Decreto 15 luglio 2016, n. 172 - Operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale.
Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Il decreto disciplina le modalità e le norme tecniche delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, anche al fine del reimpiego dei materiali dragati.
Tutte le operazioni di dragaggio, inclusa la movimentazione del sedimento, il trasporto, la collocazione finale, devono essere realizzate secondo modalità tali da prevenire o ridurre al minimo gli impatti sull'ambiente circostante. Le operazioni di deposito, trasporto e trattamento del materiale che non rispetta i requisiti di qualità stabiliti per l'utilizzo ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 restano soggette al regime dei rifiuti di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L'art. 3 del decreto stabilisce i contenuti del progetto di dragaggio:
a) i risultati della caratterizzazione dell’area da dragare, e ove necessario, i risultati della caratterizzazione del sito di reimpiego;
b) l’individuazione dell’area da dragare mediante l’indicazione delle coordinate geografiche dei vertici che compongono l’area nel sistema di riferimento WGS84;
c) le metodologie prescelte per l’intero processo di gestione del sedimento dragato o delle singole frazioni dello stesso, dal dragaggio fino alla collocazione o riutilizzo finali, secondo le indicazioni dell’allegato A al presente decreto, ed il relativo cronoprogramma delle attività;
d) i metodi e le misure previste per la mitigazione degli effetti attesi derivanti dalle modalità operative e gestionali prescelte, secondo le indicazioni dell’allegato A al presente decreto;
e) il piano di monitoraggio previsto per l’intero pro- cesso di movimentazione e gestione del sedimento, se- condo le indicazioni dell’allegato A al presente decreto;
f) le modalità di verifica dei fondali dragati;
g) il progetto di realizzazione di eventuali casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento destinate ad accogliere il sedimento dragato o le singole frazioni dello stesso;
h) le modalità di gestione dei sedimenti dragati a terra secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
GU n. 208 del 06.09.2016