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Decreto 11 marzo 1997

Decreto 11 marzo 1997 

Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili. 

(GU n.88 del 16-04-1997)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visti l'annesso 14 alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale e il DOC 9137-AN 898 dell'I.C.A.O.;
Viste le attribuzioni demandate al servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;
Visto il proprio decreto 30 settembre 1985 relativo alle disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili;
Vista la sentenza n. 1615/96 del 6 giugno 1996 con la quale il TAR del Lazio, in accoglimento del ricorso n. 2124/94, ha disposto l'annullamento della nota del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi n. 16300/3405/D del 20 ottobre 1993, con la quale venivano diramate disposizioni per il rifornimento di carburante agli aeromobili in difformita' di quanto previsto dall'art. 3.13 del decreto ministeriale 30 settembre 1985;
Considerato che il predetto annullamento e' stato formulato sulla base del presupposto che per la modifica di una disposizione contenuta in un decreto deve provvedersi con atto avente la medesima forma;
Considerato che il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione;
Ritenuto che, a seguito delle diverse ed elevate tecnologie utilizzate per il rifornimento di carburante agli aeromobili si rende necessario adeguare le disposizioni di cui al cennato art. 3.13;

Decreta:

L'art. 3.13 del decreto 30 settembre 1985 e' modificato come segue:

3.13. - Fermo restando quanto previsto in materia di sicurezza dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, ciascun mezzo rifornitore, qualunque esso sia, deve essere presidiato dal personale necessario per assicurare il suo rapido allontanamento in caso di necessita'. Qualora il rifornimento di carburante venga effettuato a mezzo di distributore "dispenser" per le operazioni di rifornimento e' consentita la presenza di un solo operatore anche autista. La presenza di un solo operatore e' consentita anche nel caso in cui il rifornimento venga effettuato da veicolo rifornitore "refueller" purche' non vi sia presenza di passeggeri a bordo od in fase di imbarco o sbarco. Qualora il rifornimento venga effettuato da un solo veicolo rifornitore "refueller" simultaneamente da due punti di attacco non posti sulla stessa semiala o avvenga in presenza di passeggeri a bordo od in fase di imbarco o sbarco, e' necessaria la presenza di almeno due operatori di cui uno autista.

Roma, 11 marzo 1997

Il Ministro: Napolitano

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