Crediti formativi medici competenti - Art. 38 D.Lgs. 81/08
ID 1503 | 13.06.2022 / Documento completo allegato
Documento sulla formazione ECM dei medici competenti, con modalità di accreditamento MC nel Registro nazionale MLPS e autocertificazione Crediti Formativi triennale (modulo allegato) / normativa.
L'art. 38 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 stabilisce al comma 3 ed al comma 4 che:
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio 4 della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti (Download Modulo allegato).
La certificazione o autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della salute:
Art. 1.
1. L’elenco dei medici competenti di cui all’art. 38, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è tenuto presso l’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l’aggiornamento.
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che svolgono l’attività di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
Art. 2.
1. I sanitari che svolgono l’attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all’Ufficio indicato all’art. 1 comma 1, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall’art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell’attività.
2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l’interessato, l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio all’Ufficio indicato all’art. 1, comma 1, della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.
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Entro il triennio 2011-2013 i Medici Competenti avrebbero dovuto ottenere 150 crediti formativi, di cui il 70% nella disciplina Medicina del Lavoro.
I crediti sarebbero dovuti essere comunicati al Ministero della Salute entro il 31 Marzo 2015, ai fini della registrazione del Medico Competente nel Registro Nazionale.
I Medici Competenti che non hanno raggiunto la quota di crediti prevista decadono dall'incarico a partire dal 01.01.2014.
I Datori di Lavoro sono tenuti a verificare il possesso dei crediti da parte del Medico Competente prima della nomina.
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I medici che svolgono l'attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) al Ministero della Salute, il quale provvede all’aggiornamento, effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.
L'elenco nazionale dei medici competenti è tenuto presso l'Ufficio 4 della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto dirigenziale 4 marzo 2009.
Come iscriversi nell'elenco
Attività preliminare: registrazione nella banca dati
- Per accreditarsi come medico competente si dovrà compilare un modulo online.
- Al termine della compilazione si raccomanda di selezionare il pulsante "Salva Dati".
- Il documento salvato andrà stampato, datato, firmato e inviato in formato pdf, corredato da un documento valido di riconoscimento al seguente indirizzo:
- Tale procedura è finalizzata esclusivamente all’acquisizione dei dati identificativi del professionista nella banca dati, sulla base del codice fiscale inserito all’atto della registrazione.
- L'accreditamento va effettuato una sola volta: per i medici neospecialisti e per i medici che non abbiano mai effettuato precedentemente l’accreditamento.
- Una volta accreditato, il medico avrà un suo numero di iscrizione identificativo; successivamente ogni eventuale modifica relativa a residenza, provincia di iscrizione albo, mail di posta certificata, titoli e requisiti, dovrà essere necessariamente comunicata con autocertificazione datata e firmata, in formato pdf, da inviare all'indirizzo PEC:
- In base all'art. 38 d-bis del suddetto Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per i medici appartenenti alle Forze Armate (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) è prevista la possibilità di iscrizione in elenco, attestando il possesso del requisito dello svolgimento dell'attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni nelle forze armate di appartenenza.
- Tali medici, possono svolgere le funzioni di medico competente esclusivamente nell’ambito lavorativo delle forze armate.
- Qualora cessino il rapporto con le stesse decadono i titoli di possibilità di esercitare la funzione di medico competente.
- Qualora gli stessi medici vogliano iscriversi nell’elenco dei medici competenti ex art. 38, devono possederne in toto i requisiti previsti.
Permanenza nell’elenco dei medici competenti
- Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 all’art. 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che i medici, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato in 3 anni 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” e che, come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio 4 della Direzione generale, l’autocertificazione attestante l’avvenuto completamento del percorso formativo specificando il triennio di riferimento.
- L’autocertificazione dovrà essere munita di data e firma, corredata da un documento valido di riconoscimento ed eventuale estratto degli ECM del Co.Ge.A.P.S., da inviarsi in formato pdf, all'indirizzo PEC:
- Per i neospecialisti il requisito degli ECM andrà comunicato a fine del successivo triennio formativo.
- I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale, che non posseggano il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire, secondo il decreto 15 novembre 2010 un corso-master della durata di almeno un anno, abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente.
Riduzioni dell’obbligo formativo standard (obbligo formativo individuale)
E’ possibile usufruire di riduzioni dell’obbligo formativo standard (pari a 150 crediti) nei seguenti casi:
- in relazione ai crediti ECM maturati nel triennio precedente
- esoneri o esenzioni
In tal caso nell’autocertificazione dovranno essere espressamente riportate:
- le motivazioni circa la riduzione dell’obbligo formativo standard, tra quelle sopra indicate
- il numero ridotto dei crediti conseguiti (obbligo formativo individuale)
- la relativa percentuale ridotta nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Il termine massimo per il conseguimento dei crediti ECM relativi al triennio 2017-2019 è prorogato al 31 dicembre 2021 “come stabilito con delibera del 10 giugno 2020 della Commissione per la formazione continua ECM”
L’autocertificazione andrà trasmessa al Ministero della salute entro e non oltre il 31 gennaio 2022 all'indirizzo PEC:
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