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Circolare INAIL n. 90 del 29 dicembre 2004

Circolare INAIL n. 90 del 29 dicembre 2004

Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Documento: Circolare n. 90 del 29 dicembre 2004.
Oggetto:Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Quadro Normativo

Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271
Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 47
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 132
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2004, di attuazione dell'art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, il quale, nel dettare le modalità di attuazione dell'art. 47 della legge n. 326/2003, opera anche un sistematico coordinamento tra lo stesso art. 47 e l'art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003 e rappresenta, quindi, il nuovo quadro di riferimento normativo in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto.

In particolare, il Decreto:

prevede due diversi regimi - sia sostanziali che procedurali - a seconda che il periodo lavorativo di esposizione all'amianto fosse soggetto o non soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall'INAIL;
stabilisce, per tutti indistintamente i lavoratori, il 2 ottobre 2003 come data ultima di esposizione all'amianto utile per la maturazione del diritto ai benefici previdenziali;
fissa, per tutti indistintamente i lavoratori, il 15 giugno 20051 come data ultima per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio del certificato di esposizione all'amianto2 , pena la decadenza dal diritto ai benefici previdenziali.

1. Lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL

Sulla base dell'art. 1, comma 2, del Decreto interministeriale, ai lavoratori che:

sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL;
hanno già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, e successive modificazioni;
presentino la domanda di certificazione all'INAIL, se non vi hanno già provveduto, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e cioè entro il 15 giugno 2005;
si applica la disciplina previgente al 2 ottobre 2003.


Da ciò discende che la maturazione del diritto ai benefici previsti dal previgente regime avviene esclusivamente con l'accertata esposizione ultradecennale all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, a prescindere dal momento di presentazione della domanda all'INAIL - che può anche essere successivo al 2 ottobre 2003 purchè, ovviamente, non successivo al 15 giugno 2005 - e, a maggior ragione, a prescindere dalla data di rilascio del certificato di esposizione.

Pertanto, i lavoratori che hanno presentato, o presenteranno entro il 15 giugno 2005, domanda di certificazione all'INAIL - e ai quali l'INAIL ha certificato o certificherà l'esposizione ultradecennale all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL stesso - continueranno a fruire del coefficiente moltiplicativo di 1,5 del periodo di esposizione, ai fini sia della determinazione delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

1.1. Presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del Decreto interministeriale, questi lavoratori sono tenuti a presentare la domanda all'INAIL entro il 15 giugno 2005 soltanto se, alla data di emanazione del Decreto stesso, non vi avevano già provveduto.

Le domande devono essere predisposte secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 del Decreto; si ritiene, però, che l'eventuale discordanza dallo schema non possa considerarsi elemento sufficiente per respingere la domanda. Le Sedi, quindi, in caso di domande carenti delle necessarie informazioni, provvederanno a richiederne l'integrazione al lavoratore e, una volta acquisite le notizie mancanti, procederanno ad istruire la pratica.

1.2. Procedure di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto.

L'art. 3, comma 9, del Decreto interministeriale stabilisce che per i lavoratori di cui si tratta "continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina".

Pertanto, allorché dalla storia lavorativa presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che tutti i periodi lavorativi con asserita esposizione all'amianto erano soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, la pratica dovrà essere istruita seguendo le istruzioni in vigore. Al riguardo, si ricorda che la raccolta delle principali disposizioni emanate in materia è stata consegnata agli esperti regionali in occasione del corso tenutosi a Roma il 22 ottobre 2003.

Si richiamano in particolare:

il flusso procedurale definito con le lettere del 23 novembre 1995 e del 2 aprile 1996, riguardanti i lavoratori dipendenti sia da aziende che non hanno pagato il premio supplementare sia da aziende che lo hanno pagato.
Per quanto riguarda questi ultimi, ribadito che l'INAIL può rilasciare attestati di avvenuto pagamento del premio supplementare asbestosi solo se il lavoratore richiedente ha preliminarmente presentato in Sede la dichiarazione dell'azienda sull'avvenuto pagamento, proprio per quel lavoratore, del premio supplementare, si sottolinea l'esigenza di acquisire il parere CON.T.A.R.P. in ogni situazione di incertezza ovvero di rilevate inesattezze o incongruenze nella dichiarazione aziendale;
la procedura speciale definita con la lettera del 16 aprile 1997, e con la nota del Ministero del lavoro del 4 aprile dello stesso anno, per i lavoratori ex dipendenti di imprese cessate o fallite e irreperibili. Va confermato, a tale riguardo, il ruolo prioritario che in questa particolare procedura fu a suo tempo affidato alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro dallo stesso Ministero, ruolo che oggi viene ulteriormente rafforzato dall'art. 3, comma 5, del Decreto interministeriale che - relativamente ai soggetti non assicurati INAIL - affida esclusivamente alle Direzioni provinciali del lavoro, previe apposite indagini, il rilascio del curriculum lavorativo del richiedente;
la necessità di attenersi scrupolosamente agli Atti di indirizzo ministeriale, senza possibilità di interpretazioni estensive o analogiche.
Si fa presente infine che i certificati di riconoscimento dell'esposizione all'amianto per la tipologia di lavoratori trattata in questo paragrafo conterranno sia il riferimento legislativo al precedente regime (e cioè all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modifiche ed integrazioni) sia l'esplicita indicazione che si tratta di periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Ciò allo scopo di consentire ai competenti Enti Previdenziali ogni decisione sulla ricorrenza del presupposto di legge (e cioè, ripetesi, esposizione ultradecennale all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 in attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL) previsto per l'applicazione a questi lavoratori della disciplina dei benefici previdenziali previgente al 2 ottobre 2003.

2. Lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL

Sulla base del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Decreto interministeriale, la nuova disciplina si applica ai lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003:

sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
svolgendo una o più attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto che vengono specificamente elencate nel Decreto;
per periodi lavorativi non inferiori a dieci anni e non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL.
I benefici previdenziali riconosciuti a questi lavoratori consistono nell'applicazione del coefficiente moltiplicativo di 1,25 del periodo lavorativo non inferiore a dieci anni con esposizione all'amianto, ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non già della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Rientrano nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni i lavoratori che hanno svolto attività lavorativa che:

non era, e tuttora non è, soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, come i vigili del fuoco, il personale di volo della navigazione aerea, ecc.
è stata in passato, ed è tuttora, soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 ma presso un Ente assicuratore diverso dall'INAIL, e cioè i marittimi e i dipendenti, civili e militari, dello Stato.
Allorché dalla storia lavorativa presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che tutti i periodi lavorativi con asserita esposizione all'amianto non erano soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, la pratica dovrà essere istruita sulla base delle seguenti istruzioni.

Separata trattazione è effettuata per i lavoratori che, come i ferrovieri ed i postali, hanno svolto attività lavorativa "mista", e cioè in parte soggetta, ed in parte non soggetta, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL; per questi lavoratori si fa rinvio al successivo punto 3.

2.1. Presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto interministeriale, i lavoratori di cui si tratta devono presentare la domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto all'INAIL entro il 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici3 .

Si richiama l'attenzione, tuttavia, sul fatto che, diversamente dai lavoratori di cui al precedente punto 1., per questi lavoratori sussiste l'obbligo di ripresentare le domande eventualmente già inoltrate prima del 2 ottobre 2003. Pertanto, le richieste presentate fino a tale data non sono valide e non devono essere istruite.
Le domande, inoltre, devono essere predisposte secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 del Decreto; si ritiene, però, che l'eventuale discordanza dallo schema non possa considerarsi elemento sufficiente per respingere la domanda. Le Sedi, quindi, in caso di domande carenti delle necessarie informazioni, provvederanno a richiederne l'integrazione al lavoratore e, una volta acquisite le notizie mancanti, procederanno ad istruire la pratica.

2.2. Presentazione del curriculum lavorativo.

Si è già detto, al precedente punto 2, che i lavoratori di cui si tratta, per fruire dei benefici previdenziali, devono - tra le altre condizioni - aver svolto una o più attività lavorative comportanti esposizione all'amianto elencate nell'art. 2, comma 2, del Decreto.

L'attestazione della ricorrenza di questo presupposto è di competenza del datore di lavoro.

Infatti, l'art. 3, comma 3, del Decreto stabilisce che il curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro dovrà contenere non solo l'indicazione delle mansioni, reparti e periodi lavorativi del lavoratore richiedente, ma anche l'espressa dichiarazione che il lavoratore è stato adibito, in modo diretto ed abituale, a una o più attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto di cui al predetto art. 2, comma 2.

La presentazione da parte del lavoratore del curriculum, da redigere secondo lo schema di cui all'allegato 2 del Decreto, costituisce la condizione al verificarsi della quale è subordinato l'avvio del procedimento di accertamento e certificazione dell'esposizione da parte dell'INAIL.

Pertanto, la non conformità del curriculum allo schema di cui all'allegato 2 del Decreto comporta la reiezione della domanda senza ulteriore istruttoria. Resta inteso, peraltro, che devono considerasi validi curricula lavorativi contenenti tutte le informazioni previste nello "schema" allegato al Decreto, pure se redatti su modelli formalmente non conformi.

Si richiama l'attenzione sul comma 4 dell'art. 3, che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'esclusiva competenza in materia di controversie relative al rilascio e al contenuto dei curricula, senza alcun coinvolgimento dell'INAIL.

Si osserva, inoltre, che la normativa non prevede un termine ultimo per la presentazione dei curricula. Nondimeno, è da definire una linea di condotta per le domande che, dopo un ragionevole periodo di tempo, continueranno a restare prive del successivo curriculum. Si fa riserva, al riguardo, di fornire istruzioni allorché si avranno le informazioni necessarie per valutare le dimensioni del fenomeno. Nel frattempo, resta inteso che le domande prive di curricula non dovranno in alcun modo essere istruite.

2.3. Procedura di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto.

Una volta pervenuto il curriculum lavorativo conforme alle disposizioni, prende avvio la procedura di accertamento tecnico della esposizione all'amianto che è stabilita dagli articoli 2, comma 1, e 3 del Decreto interministeriale.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sui seguenti aspetti:

l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività elencate dall'art. 2, comma 2, del Decreto interministeriale costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il riconoscimento dell'esposizione. Tale condizione, come già detto, deve essere attestata dal datore di lavoro nel curriculum, ma può essere oggetto di verifica da parte delle CONTARP nel corso degli accertamenti tecnici;
per fruire dei benefici previsti dalla nuova disciplina è altresì necessario essere stati esposti, per un periodo non inferiore a dieci anni, ad una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno e, comunque, sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
la durata e l'intensità dell'esposizione sono accertate dalle CONTARP regionali, che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, potranno formulare giudizi fondati su ragionevole verosimiglianza, utilizzando non solo le indagini mirate di igiene industriale - laddove esistenti - ma anche i dati della letteratura scientifica, le informazioni ricavabili da situazioni lavorative con caratteristiche analoghe e ogni altra documentazione e conoscenza utile;
ai sensi dell'art. 3, comma 6, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutti i documenti e le notizie ritenute utili dall'Istituto stesso. Viene così resa più cogente la partecipazione dei datori di lavoro alla ricostruzione degli elementi di valutazione dell'esposizione;
ai sensi dell'art. 3, comma 5, nel caso di aziende cessate o fallite con datore di lavoro irreperibile, l'incarico di effettuare le indagini e di rilasciare i curricula lavorativi è affidato esclusivamente alle Direzioni provinciali del lavoro. I curricula devono essere comunque conformi allo schema allegato n. 2 al Decreto.
Circa le concrete modalità di effettuazione degli accertamenti tecnici e di elaborazione dei pareri, si ritiene, al momento, di dover confermare le procedure già positivamente seguite in passato per i lavoratori assicurati INAIL.

In particolare, le CONTARP regionali restano titolari dei pareri riguardanti gli ambienti di lavori rientranti nella loro sfera di competenza territoriale, con l'avvertenza che:

per i lavoratori marittimi, la competenza viene individuata con riferimento al territorio ove è situata la sede dell'armatore;
per il personale viaggiante delle ex FF.SS., nonché per il personale di volo (piloti ed assistenti), la competenza viene individuata con riferimento al territorio ove è situata la struttura da cui dipendeva (o dipende) il lavoratore richiedente, come indicata nel curriculum lavorativo.

A supporto dei pareri che saranno resi dalle CONTARP regionali e fermo restando l'autonomo giudizio di queste ultime, si sta esaminando la possibilità di elaborare, a cura di appositi Gruppi di lavoro da costituire presso la CONTARP Centrale, linee guida riguardanti:

il personale delle Compagnie di navigazione;
il personale delle ex FF.SS diverso da quello occupato nelle "Officine di grandi riparazioni" (personale di stazione, personale viaggiante, binaristi, ecc.);
altre categorie di lavoratori che hanno svolto o svolgono attività lavorative con connotati organizzativi e tecnologici sostanzialmente analoghi a livello nazionale (piloti e assistenti di volo, personale della scuola e altri dipendenti dello Stato, vigili del fuoco, ecc.).

Si fa presente, infine, che i certificati di riconoscimento dell'esposizione all'amianto per la tipologia di lavoratori trattata in questo paragrafo conterranno sia il riferimento legislativo al nuovo regime (e cioè all'art. 47 del decreto legge n. 269/2003 convertito, con modifiche, dalla legge n. 326/2003 e relative norme di attuazione) sia l'esplicita indicazione che si tratta di periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Ciò allo scopo di consentire ai competenti Enti Previdenziali ogni decisione sulla ricorrenza del presupposto di legge (e cioè, ripetesi, esposizione non inferiore a dieci anni all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 in attività lavorativa non soggetta all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL) previsto per l'applicazione a questi lavoratori della nuova disciplina dei benefici previdenziali in vigore dal 2 ottobre 2003.

3. Lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi "misti", e cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL

Rientrano in questa categoria non solo i ferrovieri (assicurati presso l'INAIL dal 1° gennaio 1996) e i postali (assicurati presso l'INAIL dal 1° gennaio 1999) ma, in generale, tutti i lavoratori che hanno svolto più attività lavorative , alcune soggette ed altre non soggette alla assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, come, in ipotesi, potrebbe essere accaduto a marittimi o a dipendenti, civili e militari, dello Stato che in passato avessero lavorato nel settore industria o viceversa.

Pertanto, allorché dalla storia lavorativa presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che i periodi lavorativi con asserita esposizione all'amianto erano in parte soggetti e in parte non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, la pratica dovrà essere "sdoppiata" e istruita separatamente, seguendo, per i periodi "INAIL", le procedure descritte ai precedenti punti 1.1. e 1.2. e, per i periodi "non INAIL", le procedure descritte ai precedenti punti 2.1., 2.2. e 2.3.

Il lavoratore, quindi, in caso di riconoscimento dell'esposizione riceverà due (o più) certificati distinti, ciascuno riportante i pertinenti riferimenti legislativi e l'indicazione circa la copertura, o non copertura, dell'assicurazione obbligatoria INAIL.

Spetterà, poi, al competente Ente Previdenziale decidere, in relazione a quanto certificato dall'INAIL, il tipo di disciplina di benefici previdenziali da applicare.

4. Domanda di riconoscimento dei periodi di esposizione all'amianto da parte di lavoratori affetti da malattia professionale da amianto riconosciuta dall'INAIL (art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992 e successive modifiche)

Poiché il Decreto interministeriale non detta disposizioni al riguardo, nulla cambia rispetto alle istruzioni impartite in passato sull'argomento.

Pertanto, l'Istituto continuerà a certificare periodi di esposizione all'amianto soltanto a lavoratori la cui malattia professionale è stata riconosciuta dall'Istituto stesso, con l'avvertenza che dovranno essere certificati anche i periodi lavorativi di rischio non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL se quei periodi sono stati considerati rilevanti ai fini del riconoscimento della tecnopatia da amianto.

Si osserva, inoltre, che per questa tipologia di richieste non è previsto un termine ultimo di presentazione.

5. Prime istruzioni operative.

Il nuovo quadro normativo richiede alcuni interventi di modifica ed implementazione della procedura informatica "NPRA", che si presume di completare entro il prossimo mese di febbraio.

Nel frattempo, si forniscono le seguenti direttive con effetto immediato:
per quanto riguarda i lavoratori assicurati INAIL che hanno presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003, e limitatamente ai periodi soggetti all'assicurazione INAIL, devono essere riattivate tutte le funzioni istruttorie e certificative di competenza dell'Istituto che erano state sospese con lettera del 12 gennaio 2004, dando precedenza ai casi con esposizione riconosciuta. A tale riguardo, si fa presente che si sta provvedendo a modificare, in "NPRA", il testo dei certificati con definizione positiva riguardanti questa tipologia di lavoratori;
per quanto riguarda i lavoratori non assicurati INAIL, oppure assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento dell'esposizione per periodi non soggetti all'assicurazione INAIL, si deve continuare ad inserire in procedura esclusivamente i dati anagrafici e i dati relativi alla domanda, onde generare il numero del Protocollo Unico Nazionale. Peraltro, qualora dovessero pervenire anche i primi curricula professionali conformi allo schema allegato n. 2 del Decreto interministeriale, gli stessi curricula non dovranno essere al momento inseriti in procedura ma dovranno essere inviati, in copia e corredati dalla documentazione eventualmente prodotta dai lavoratori, alle CONTARP regionali per l'avvio della istruttoria tecnica di loro competenza;
allo scopo di tenere l'evidenza statistica delle categorie di lavoratori che presentano domande all'INAIL, si sta provvedendo ad inserire, in "NPRA", un apposito indicatore che consente di individuare se se si tratta di lavoratori che hanno svolto attività lavorativa soggetta all'assicurazione INAIL, non soggetta all'assicurazione INAIL oppure "mista". Tale indicatore deve essere obbligatoriamente digitato per tutte indistintamente le domande.
Si fa presente, infine, che sono state programmate per i prossimi mesi di gennaio e febbraio videoconferenze e corsi di formazione per affrontare le problematiche poste dalla nuova normativa.

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1.Il 15 giugno 2005 è il 180° giorno dalla data di pubblicazione del Decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale.
2.Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla Sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata (art. 3, comma 2, del Decreto interministeriale)..
3.Vedi note nn. 1 e 2.

Fonte:INAIL

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