Circolare Inail n. 4 del 7 febbraio 2020
Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Estensione per gli anni 2019 e 2020 delle prestazioni in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Art. 33-bis, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
L’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbestocorrelate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva.
Successivamente l’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto quale titolo legittimante il riconoscimento delle prestazioni del citato Fondo anche il “verbale di conciliazione giudiziale”.
In attuazione del predetto art. 1 comma 278 è stato emanato il decreto 27 ottobre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni.
L’Istituto con circolare 9 febbraio 2017, n. 7 ha fornito le istruzioni applicative per l’erogazione delle prestazioni in oggetto e con determinazioni presidenziali 12 giugno 2017, n. 272 e 12 giugno 2018, n. 278, ha fissato la quota percentuale di accesso a tali prestazioni rispettivamente per gli anni 2016-2017 e per l’anno 2018.
Il Fondo ha operato per il triennio 2016-2018, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno.
Da ultimo l’art. 33 bis, comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha esteso l’operatività del Fondo anche per le annualità 2019 e 2020.
Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle predette ultime due annualità.
Rifinanziamento del Fondo
La legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificando quanto stabilito al citato articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha rifinanziato il Fondo in oggetto anche per gli anni 2019 e 2020 rispetto al triennio 2016/2018 originariamente previsto.
La dotazione del Fondo è stata confermata in euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
In particolare, ai sensi del comma 2 del predetto art. 33 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, agli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Procedure e modalità di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni
La citata legge 19 dicembre 2019, n. 157 non ha introdotto alcuna modifica in merito alle modalità di accesso al Fondo per l’erogazione delle prestazioni economiche.
In proposito, restano pertanto applicabili le disposizioni contenute nel citato decreto 27 ottobre 2016 che ha regolamentato la materia.
Termine per la presentazione della domanda per l’accesso al Fondo
Le domande volte ad ottenere la prestazione erogata dal Fondo devono essere presentate, secondo la modulistica allegata alla presente circolare (allegato 1), da
ciascuno dei soggetti beneficiari entro il 2 marzo 2020:
Per l’anno 2019 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2018;
Per l’anno 2020 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.
Le domande devono essere inviate tramite Pec indirizzata a
Con la suddetta istanza, l’avente diritto autocertifica sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici e lo status di erede del malato deceduto per patologia asbestocorrelata.
Le dichiarazioni rilasciate con l’istanza dagli interessati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, saranno oggetto dei controlli previsti dall’art. 71 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalità già definite dall’Istituto per la generalità dei procedimenti amministrativi.
Alla domanda dovrà essere allegata la sentenza o il verbale di conciliazione giudiziale, a seconda del titolo esecutivo dal quale risultino l’avente diritto (o gli aventi diritto) alla prestazione e la somma dovuta.
Gli aventi diritto devono impegnarsi a tenere l’Istituto informato sugli sviluppi e sugli esiti del giudizio relativo al risarcimento dei danni dovuti dalle imprese, nonché a restituire all’Inail quanto eventualmente erogato indebitamente sulla base di una sentenza successivamente riformata in pejus nei confronti dell’istante.
Gli istanti devono, altresì, contestualmente alla presentazione dell’istanza, comunicare ai soggetti tenuti al risarcimento, così come individuati nel provvedimento giudiziale, di aver effettuato la richiesta di accesso al beneficio.
Destinatari del Fondo
Sulla base della normativa sopra richiamata e delle precedenti circolari adottate dall’Istituto hanno diritto alla prestazione del Fondo gli eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale.
Il diritto alla prestazione in questione può essere esercitato dagli eredi dei soggetti deceduti, così come individuati dagli artt. 536 ss del codice civile.
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Fonte: INAIL
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