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Circolare CNI 16 marzo 2017 n.27

Circolare CNI 16 marzo 2017 n.27

ID 20677 | 29.10.2023

Oggetto: Soggetti abilitati alla Redazione dell' "Attestato di Prestazione Energetica degli edifici" (ex "certificazione energetica")

In riferimento alla richiesta pervenuta a mezzo email in data 16/12/2016, è stata fatta una ulteriore disanima dell'argomento al fine di meglio approfondire la situazione attuale e fornire risposte adeguate, anche a seguito di ulteriori appro­fondimenti eseguiti di concerto con alcuni istituti Universitari e Politecnici.

Va innanzitutto precisato che quanto a suo tempo indicato nella Circolare n. 367 del 29 aprile 201 è ancora sostanzialmente ade­guato, perché da allora non sono intervenute variazioni normative, anche se ap­pare sempre più necessaria la già allora auspicata revisione delle disposizioni per renderle più coerenti con le norme sulle competenze professionali.

La figura del "tecnico abilitato" all'esecuzione delle diagnosi energetiche e delle certificazioni energetiche degli edifici venne introdotto dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) che ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, nel punto 2. dell'allegato III introdusse la definizione di tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici come:

"tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici di so­cietà di servizi pubbliche private (comprese le società di ingegneria) che di pro­fessionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed im­pianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. ... Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette am­ministrazioni seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energe­tica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome autorizzati dalle stesse am­ministrazioni."

Successivamente fu emanato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione ener­getica degli edifici, norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192per definire i requisiti tecnici e professionali dei sog­getti abilitati all'attività di certificazione energetica degli edifici.
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