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Barrato rosa (DTT 306)

Barrato rosa  DTT 306    2024

Barrato rosa (DTT 306) / Update Rev. 3.0 Luglio 2024

ID 8869 | Update Rev. 3.0 del 03.07.2024 / Documento completo in allegato

Excursus

Il “certificato di approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose” (o certificato d’agrément), DTT 306 comunemente detto “barrato rosa” è previsto dal cap. 9.1.3 dell'ADR.

In rosso novità ADR 2023


....
DTT 306 Barrato rosa

Il certificato d’approvazione è necessario per i veicoli completi o completati (autocarri, trattori stradali, rimorchi o semirimorchi) impiegati nel trasporto di merci pericolose classificate ADR con carrozzerie: scarrabili, casse mobili, cisterne classificate FL, AT e carrozzerie furgonate classificate EX/II e EX/III.

Il certificato d’approvazione è previsto anche per veicoli trainanti rimorchi e semirimorchi (trattori stradali).

Quali sono i veicoli interessati al barrato rosa: EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU

V.Tipi di veicoli approvati FL, AT, EX/II, EX/III:

1. Trattori stradali
2. Autocarri
3. Rimorchi
4. Semirimorchi
- con carrozzerie scarrabili, casse mobili, cisterne classificate FL, AT e carrozzerie furgonate classificate EX/II e EX/III.

Il Barrato Rosa (certificato di approvazione) per trasporti internazionali è obbligatorio dal 01/01/2008 per i veicoli classificati FL, AT, EX/II e EX/III, come previsto dal DM 19/09/2005 art.3.

Secondo il comma 2, quindi, per i veicoli cisterna, che trasportano in ambito nazionale, merci pericolose ADR,con esclusione della classe 2, rimane vigente il DM 24/11/06, in attuazione dell’art. 2 del DM 19/09/2005, pertanto è concessa la circolazione degli stessi veicoli senza il rilascio del “barrato rosa”.

Il barrato rosa non è rilasciato per allestimenti scarrabili con cassoni anche se in ADR (per i quali è previsto il Certificato integrativo), salvo se l’attrezzatura scarrabile è un veicolo FL o EX/III conforme 9.7.9. (ADR 9.1.3.3).

Il Certificato vale un anno a partire dalla data del primo rilascio e/o dal rinnovo annuale.

Casi

1. Veicoli immatricolati dopo l’1/01/1997

Obbligo del Barrato rosa per i veicoli indicati in V immatricolati dopo l’ 1/01/1997 (entrata in vigore ADR trasporti nazionali)

2. Veicoli già in circolazione all'1/01/1997

Per quanto attiene i veicoli già in circolazione alla suddetta data dell’ 1/01/1997, si possono distinguere una serie di casi tipici:

2a) il veicolo è conforme alle disposizioni ADR in vigore al momento della sua immatricolazione ovvero:

- risulta dalla c.c. la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL
- risulta dal libretto MC 813 pagina 33 che la cisterna è idonea ai trasporti internazionali
- oppure risulta dal libretto MC 452 pagina 2 che la cisterna è costruita in base alle norme ADR
- la cisterna è codificata secondo capitolo 4.3 ADR (l’obbligatorietà scatta il 31/12/2008: prima di questa data, l’autorizzazione ai trasporti delle materie pericolose può consistere di un elenco nominativo delle merci stesse, completato con numero ONU, classe e gruppo di imballaggio)

Obbligo rilascio del Barrato rosa 

2b) il veicolo è parzialmente conforme alle disposizioni ADR nel senso che 

- non risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX, ma l’immatricolazione è antecedente al 1-6-1993
- risulta dal libretto MC 813 pagina 33 che la cisterna è idonea ai trasporti internazionali
- oppure risulta dal libretto MC 452 pagina 2 che la cisterna è costruita in base alle norme ADR
- la cisterna è codificata secondo capitolo 4.3 ADR (l’obbligatorietà scatta il 31/12/2008: prima di questa data, l’autorizzazione ai trasporti delle materie pericolose può consistere di un elenco nominativo delle merci stesse, completato con numero ONU, classi e gruppo di imballaggio)

Obbligo rilascio del Barrato rosa che dovrà contenere, nelle osservazioni, una frase del seguente tenore: “il presente certificato, da rinnovarsi annualmente, non può avere validità oltre il 31/12/2009 secondo quanto specificato alle note “b,d,c,g” sottosezione 9.2.1 ADR” (Vedi 

Nota
Entro il 31/12/2009, il veicolo deve essere adeguato con ABS e rallentatore (se veicolo a motore), oppure il veicolo deve essere sostituito

2c) il veicolo è parzialmente conforme alle disposizioni ADR nel senso che 

- risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX
- risulta dal libretto MC 813 pagina 33 che la cisterna NON è idonea ai trasporti internazionali
- oppure risulta dal libretto MC 452 pagina 2 che la cisterna NON è costruita in base alle norme ADR

Non è possibile il rilascio del Barrato rosa

2d) il veicolo è parzialmente conforme alle disposizioni ADR nel senso che
 

- non risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX, ma l’immatricolazione è compresa tra il 1-6-1993 e il 1/1/1997
- risulta dal libretto MC 813 pagina 33 che la cisterna è idonea ai trasporti internazionali
- risulta dal libretto MC 452 pagina 2 che la cisterna è costruita in base alle norme ADR
- la cisterna è codificata secondo capitolo 4.3 ADR (l’obbligatorietà scatta il 31/12/2008: prima di questa data, l’autorizzazione ai trasporti delle materie pericolose può consistere di un elenco nominativo delle merci stesse, completato con numero ONU, classi e gruppo di imballaggio)

Non è possibile il rilascio del Barrato rosa

2e) il veicolo è completamente difforme dalle disposizioni ADR nel senso che 

- non risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX
- risulta dal libretto MC 813 pagina 33 che la cisterna NON è idonea ai trasporti internazionali
- oppure risulta dal libretto MC 452 pagina 2 che la cisterna NON è costruita in base alle norme ADR

Non è possibile il rilascio del Barrato rosa

3. Quando non è possibile il rilascio del Barrato rosa

Nei casi in cui non è possibile il rilascio del Barrato rosa 2c) 2d) ed 2e), il veicolo deve circolare con il libretto di circolazione + MC 813 oppure MC 452 in ordine con i controlli; quanto sopra in applicazione al comma 2 dell’art. 3 del DM 19/09/2005 che a sua volta si riferisce (allo stato attuale) alla circolare 572 MOT2E del 27/2/2005

Infatti il DM 19/09/2005 afferma che “ I veicoli ammessi, dalla vigente normativa al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non è possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneità alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri "

Secondo il comma 2, quindi, per i veicoli cisterna, che trasportano in ambito nazionale, merci pericolose ADR,con esclusione della classe 2, rimane vigente il DM 24/11/06, in attuazione dell’art. 2 del DM 19/09/2005, pertanto è concessa la circolazione degli stessi veicoli senza il rilascio del “barrato rosa”.

Le su citate disposizioni DTT attualmente in vigore sono quelle della circolare 572, ovvero “b) Veicoli cisterna ammessi al trasporto di merci pericolose non in base alla normativa ADR.: I veicoli cisterna di cui al punto b), sono corredati dal libretto MC 813 a dal libretto modello MC 452 e non anche dal modello DTT 306, fatti salvi gli altri documenti previsti dalla norma”.

Circolazione veicoli non conformi ADR

Inoltre i veicoli che si trovano nelle condizioni 2c) ed 2e) ovvero i veicoli la cui cisterna non è conforme alla norma ADR in vigore al momento della costruzione e non risponde quindi alle disposizioni transitorie del capitolo 1.6, possono continuare a circolare su territorio nazionale fino al 25° anno di anzianità, in applicazione alla circ. 96/92 e 80/93 del Ministero dei Trasporti. 

La verifica che queste cisterne siano conformi alla normativa ADR vigente all’epoca della costruzione può essere effettuata in qualsiasi momento a cura di:

- per le cisterne di tutte le classi : costruttore (che, qualora sussistano i requisiti, ne attesta la rispondenza) con successiva visita ispettiva da parte dell’Ufficio Provinciale MCTC (circc.96/92 e 80/93)

- per la sola casse 2 (gas) : organismo notificato T-PED

Immatricolazione cisterna Circolazione fino al
31.12.1996 31.12.2021
31.12.1995 31.12.2020
31.12.1994 31.12.2019
31.12.1993 31.12.2018

Circolazione restante in relazione all'immatricolazione dei veicoli cisterna classe 2 e 3

Barrato rosa a bordo veicolo
Come visto ai punti 2a) e 2b), quando è possibile rilasciare il barrato rosa, questo deve essere presente a bordo del veicolo, secondo quanto specificato da:

- punto a) della circolare 572 MOT2E del 21/2/2005
- art. 3 comma 1 del DM 19/09/2005
- art. 9 del DM 24/11/2006 (da applicarsi ai veicoli immatricolati dopo il Dicembre 2006, per i quali, sulla c.c. deve essere annotata anche la frase «La circolazione e' subordinata al possesso del certificato di approvazione modello DTT 306»” )

Fonte Certifico Srl / Flashpoint Srl

Certifico Srl - IT Rev. 3.0 2024
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Matrice Revisioni
 
Rev. Data Oggetto Autore
3.0 07.2024 Direttiva 8/2024/DGTNE Certifico Srl - IT
2.0 04.2024 Agg. ADR 2023 Certifico Srl - IT
1.0 11.2020 Agg. ADR 2021 Certifico Srl - IT
0.0 08.2017 --- Certifico Srl - IT

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