Atti interessati dal Regolamento (UE) 2019/1243
ID 10282 | Rev. 1.0 del 17.12.2020
Elenco degli atti giuridici d'interesse di cui al Regolamento (UE) 2019/1243 - Adattamento agli articoli 290 e 291 del TFUE di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (PRCC), con il nuovo regime degli atti delegati e degli atti di esecuzione.
- Elenco completo degli atti giuridici d'interesse di cui al Regolamento (UE) 2019/1243
Con l'introduzione degli atti delegati e degli atti di esecuzione, il trattato di Lisbona ha riformato, nel 2007, il sistema di conferimento alla Commissione del potere di adottare misure non legislative. Tuttavia, una determinata categoria di atti precedenti al trattato di Lisbona, soggetti alla cosiddetta "procedura di regolamentazione con controllo", è rimasta non allineata al nuovo sistema. In seguito alle proposte della Commissione del dicembre 2016, un certo numero di atti che fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo dovranno ora essere allineati con il trattato di Lisbona, mentre altri devono essere ancora negoziati. Con il Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, vengono adattati agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo.
Il Trattato, in pratica, conferisce al legislatore (congiuntamente al Parlamento europeo ed al Consiglio in caso di procedura legislativa ordinaria, ad una sola delle due Istituzioni in caso di procedura legislativa speciale) la possibilità di delegare alla Commissione, a determinate condizioni, l’adozione di atti giuridici vincolanti non legislativi.
Va evidenziato che la delega rappresenta un’opzione concessa al legislatore. L’attribuzione o meno della delega dipenderà pertanto da una valutazione politica, legata alla volontà del Parlamento europeo e del Consiglio di non addentrarsi in questioni che potrebbero essere affrontate, in modo più proficuo, dall’Esecutivo: “è ai fini di una maggiore efficacia che alla Commissione vengono delegati poteri che competono al
legislatore”.
La delega, inoltre, può essere concessa solo mediante atto legislativo (definito di seguito anche “atto di base” ): quindi né un atto delegato, né tantomeno un atto di esecuzione (il cui soggetto emanante è, in linea generale, la Commissione) potrà prevedere alcuna delega.
Senz’altro di particolare rilevanza e delicatezza è la previsione per cui la delega può riguardare esclusivamente l’integrazione o la modifica di “determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo […] Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega”.
Atti di esecuzione - Articolo 291 del TFUE: oltre alla forma delegata, gli atti non legislativi possono assumere il carattere di atti di esecuzione.
L’articolo 291 del TFUE prevede infatti, al paragrafo 1, che l’adozione di misure di diritto interno per l’attuazione di atti vincolanti dell’Unione sia competenza degli Stati membri.
Qualora, tuttavia, sia necessario garantire condizioni uniformi di esecuzione in tutta l’Unione, i Legislatori – attraverso gli atti di base – conferiscono alla Commissione il potere di adottare tali misure.
Tale disposizione riconosce formalmente all’Esecutivo europeo un potere che, con il precedente Trattato che istituisce la Comunità europea - TCE, era invece assegnata al Consiglio, il quale poteva decidere di conferire alla Commissione le competenze esecutive, ovvero, in casi specifici, di mantenerle a sé.
La nuova formulazione elimina ogni possibile equivoco interpretativo: la comitologia non è un settore di dominio prioritario del Consiglio in collaborazione della Commissione, ma si esprime in una dinamica istituzionale tra gli Stati membri (titolari del diritto di attuazione nei loro ordinamenti a livello normativo e amministrativo e che si esprimono in sede di Consiglio) e, salvo casi eccezionali, la Commissione.
Va per inciso notato che le competenze di esecuzione possono essere esercitate dal Consiglio solo in ambito di politica estera e di sicurezza comune.
Contrariamente a quanto previsto per gli atti delegati dall’articolo 290, le disposizioni relative agli atti di esecuzione, per entrare in vigore, necessitano di regole e di principi generali stabiliti preventivamente da Parlamento europeo e Consiglio: il Trattato stabilisce pertanto che, diversamente dal passato 19, le regole della comitologia dovranno essere decise da entrambi i Legislatori mediante regolamenti emanati secondo la procedura legislativa ordinaria, e non più solo dal Consiglio.
Così come per gli atti delegati, anche gli atti di esecuzione dovranno essere individuati nel titolo con i termini “di esecuzione”.
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Elenco degli Atti interessati dal Regolamento (UE) 2019/1243
I seguenti sono modificati con l'introduzione di articoli relativi agli "Atti delegati" (controllare l'aggiornamento):
Gli atti modificati dal Regolamento (UE) 2019/1243
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I. RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE
1. Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu
2. Decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)
II. AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE
1. Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario
III. OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE
1. Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
2. Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
3. Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alla prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
4. Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
5. Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi
6. Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
7. Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
8. Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
9. Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
10. Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
11. Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
12. Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)
13. Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
14. Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro
IV. ENERGIA
1. Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali
V. AMBIENTE
1. Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio
2. Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
3. Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE
4. Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio
5. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
6. Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio
VI. EUROSTAT
1. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici
2. Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio
VII. MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI
1. Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati
2. Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto
3. Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL)
4. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
5. Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico
6. Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa
7. Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE
8. Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
VIII. GIUSTIZIA E CONSUMATORI
1. Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
2. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio
IX. MOBILITÀ E TRASPORTI
1. Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
2. Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio
3. Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi
4. Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri
5. Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio
6. Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili
7. Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio
8. Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità
9. Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti
10. Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE
11. Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio
12. Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose
13. Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime
14. Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
15. Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente
X. SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE
1. Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani
2. Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio
3. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
4. Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali
5. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
6. Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE
7. Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale
8. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari
9. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
10. Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi
11. Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004
12. Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
XI. FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
1. Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio
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Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 17.12.2020 | Elenco completo degli atti giuridici d'interesse di cui al Regolamento (UE) 2019/1243 | Certifico Srl |
0.0 | 03.03.2020 | --- | Certifico Srl |
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