Archivio Documenti sulle Bonifiche / Avanzamento procedimenti di bonifica 06.2024
ID 4060 | Update 04.06.2024 / In allegato
Stato di implementazione dell'anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell'art. 251 del D.lgs. 152/2006 e dei Siti di Interesse Nazionale ai sensi dell'art. 252.
1. Venezia (Porto Marghera)
2. Napoli Orientale
3. Gela
4. Priolo
5. Manfredonia
6. Brindisi
7. Taranto
8. Cengio e Saliceto
9. Piombino
10. Massa e Carrara
11. Casale Monferrato
12. Balangero
13. Pieve Vergonte
14. Sesto San Giovanni
15. Pioltello - Rodano
16. Napoli Bagnoli - Coroglio
17. Tito
18. Crotone - Cassano - Cerchiara
19. Fidenza
20. Caffaro di Torviscosa
21. Trieste
22. Cogoleto - Stoppani
23. Bari - Fibronit
24. Sulcis - Iglesiente - Guspinese
25. Biancavilla
26. Livorno
27. Terni Papigno
28. Emarese
29. Trento nord
30. Brescia - Caffaro
31. Broni
32. Falconara Marittima
33. Serravalle Scrivia
34. Laghi di Mantova e polo chimico
35. Orbetello (area ex SITOCO)
36. Aree industriali di Porto Torres
37. Area industriale della Val Basento
38. Milazzo
39. Bussi sul Tirino
40. Bacino del fiume Sacco
41. Officina Grande Riparazione ETR di Bologna
42. Area vasta di Giugliano (Legge n. 120/2020 GU. n.228 del 14.09.2020 - SO n. 33)
L'anagrafe è uno strumento predisposto dalle regioni e dalle province autonome, previsto dalle norme sui siti contaminati (articolo 251 del D.Lgs. 152/06), che contiene:
- l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso d’inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione d’ufficio.
I contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'Anagrafe dei siti da bonificare, sono stati definiti dall’APAT (ora ISPRA) in collaborazione con le Regioni e le ARPA. La prima versione di questi criteri è stata pubblicata nel corso del 2001.
Documenti sullo stato di avanzamento delle procedure di bonifica:
04/06/2024 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica (Dicembre 2023)
12/02/2024 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica (Giugno 2023)
31/05/2023 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica (Dicembre 2022)
03/11/2022 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica (Giugno 2022)
25/10/2021 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica (Giugno 2021)
15/02/2021 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica (Febbraio 2021)
11/08/2020 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica (Febbraio 2020)
30/06/2018 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica
31/12/2017 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica
08/05/2017 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica
30/06/2016 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica
01/06/2014 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica
31/12/2013 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica
https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/
MATTM
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Art. 251 (censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)
Art. 252 (siti di interesse nazionale)
1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.
2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.
3. Ai fini della perimetrazione del sito, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti, sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al Ministero della transizione ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Ministero.
4-quater. (abrogato)
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.
8. (abrogato)
8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Ministero della transizione ecologica e dall'Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.
9. È qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvederà alla perimetrazione della predetta area.
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