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Altezza locali abitativi: norme e valori

Altezza locali abitativi e di lavoro norme e valori Rev  2 0 2021

Altezza locali abitativi e di lavoro: norme e valori / Aggiornato Decreto semplificazioni 2021

ID 8149 | Rev. 2.0 del 05.08.2021 / Documento completo allegato

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione (vedi nota sui termini abitabilità e agibililtà) è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. La norma di riferimento è il D.M. del 5 luglio 1975. Riduzioni di altezza ad m. 2,55 previste per i comuni montani al di sopra dei m. 1000 e m. 2,60 nel caso di ristrutturazioni importanti per installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno. Per i locali destinati a lavorazioni l’altezza minima prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è di m. 3,00 con possibile deroga.

Con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che modifica il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, in deroga alle disposizioni del D.M. del 5 luglio 1975per gli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, l’altezza minima dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,40, riducibili a m. 2,20 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli.

H. Locali Oggetto Rif.
mt. 2,70 Altezza minima interna delle abitazioni D.M. del 5 luglio 1975
mt. 2,40 Corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli D.M. del 5 luglio 1975
mt. 2,55 Comuni montani al di sopra dei m. 1000 slm D.M. del 5 luglio 1975
mt. 2,60 Ristrutturazioni importanti installazione impianti termici a pavimento, ecc Decreto 26 giugno 2015
mt. 2,40 Altezza minima interna locali abitazione in beni culturali D.L. 16 luglio 2020 n. 76
mt. 2,20 Corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, ripostigli in beni culturali D.L. 16 luglio 2020 n. 76
mt. 3,00 Locali adibiti a lavorazioni (possibile deroga) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Nota riduzione altezza

Con il Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” entrato in vigore il 1 ottobre 2015, è stata introdotta una novità che riguarda i sistemi radianti e gli interventi di isolamento dall’interno.

In caso di realizzazione di sistemi radianti e di interventi di isolamento dall’interno viene introdotta una deroga di 10 cm all’altezza minima dei locali per gli edifici ristrutturati e riqualificati.

Potranno quindi essere realizzati interventi che comporteranno una riduzione dell’altezza utile fino a un minimo di 2,60 m per le zone abitabili.

Ogni Regione italiana dispone di una propria normativa riguardo alla realizzazione dei locali (vedi in calce Regione Lombardia). In ogni caso, quasi tutti i regolamenti regionali fanno capo al il D.M. del 5 luglio 1975, che stabilisce l’altezza minima dei locali abitabili, definendola a 2,70 metri, che scende a 2,40 metri nel caso di locali non abitabili, come ad esempio bagni, corridoi o ripostigli. 

Tolleranze

Non esistono tolleranze sulle altezze dei locali.

Il limite di altezza interna minima per i vani abitabili pari a 2,70 ml è di natura igienico sanitario, ed avendo natura e valore costituzionalmente garantito, mantiene ruolo prioritario di interesse pubblico sovrastante qualunque interesse privato.

La tolleranza nazionale del 2% prevista dal comma 2-ter all’art. 34 DPR 380/0 dopo la pubblicazione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (GU n.178 del 16.07.2020 - S.O. n. 24) convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 (GU  n.228 del 14.09.2020 - S.O. n. 33), che ha abrogato tale comma, è ora riportata all'Art. 34-bis comma 1.


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segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 05.08.2021 D.L. 31 maggio 2021 n. 77 Certifico Srl
1.0 04.04.2019 D.L. 16 luglio 2020 n. 76
D.L. 29 maggio 2018 n. 55

Provvedimento 1 aprile 2009
Note altezza locali di lavoro
Certifico Srl
0.0 04.10.2021 --- Certifico Srl

 

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