Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Delibera 6 novembre 2017
Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2018 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 426/17/CONS).
Art. 1. Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I soggetti di cui all’art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e gli altri soggetti esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2017.
Art. 2. Misura della contribuzione
1. Per i soggetti di cui all’art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,35 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.
2. Per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,9 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.
3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l’aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.
Art. 3. Termini e modalità di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all’art. 1 deve essere eseguito entro il 1° aprile 2018, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.
2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l’Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell’importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
Art. 4. Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento
1. Entro il 1° aprile 2018 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all’art. 1 dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità, dando contestualmente notizia dell’avvenuto versamento.
2. Fermo restando l’obbligo di comunicazione dell’avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all’art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.
3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere inviata in via telematica, utilizzando esclusivamente il modello di cui al primo comma.
4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l’indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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GU Serie Generale n.22 del 27-01-2018
1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato n.10 (comma 2 modificato da legge 115/2015).
2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso(comma 2-bis modificato da legge 115/2015).
2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche (comma 2-ter modificato da legge 115/2015).
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