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ADR: obbligo nomina consulente ADR spedizionieri entro il 31.12.2022

ADR Obbligo nomina consulente ADR spedizionieri

ADR: obbligo nomina consulente ADR anche per gli spedizionieri / Entro il 31.12.2022

ID 6521 | Rev. 2.0 del 12.05.2022 / Documento completo allegato

Con l'ADR 2019 l'obbligo di nomina del Consulente ADR è esteso ad ogni impresa le cui attività comprendono anche "la spedizione" di merci pericolose su strada; la designazione deve essere effettuata entro il 31 Dicembre 2022 (termine del periodo di deroga di cui 1.6.1.44 introdotto da ADR 2019). 

Il Documento allegato riporta integralmente gli obblighi del Consulente ADR di cui al al Cap. 1.8.3 ADR

1.2.1. Definizioni

Speditore

L'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.

La designazione del Consulente per la sicurezza (ADR) deve essere effettuata entro 31 dicembre 2022 (termine del periodo di deroga).

1.6.1 Deroghe

1.6.1.44: Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, dovranno designare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.

 

________

1.8.3 Consulente per la sicurezza

1.8.3.1.

Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico [1], designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

1.8.3.2.

Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti [16] definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 [6]; ovvero

b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

1.8.3.3.
Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le seguenti:

- verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell'impresa:

- le procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di una formazione adeguata, anche sulle modifiche relative alla regolamentazione, e la registrazione di tale formazione;
- l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;
- la verifica che il personale interessato alla spedizione [17] di merci pericolose, o dell'imballaggio, del riempimento, del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d'istruzioni dettagliate;
- l'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o all'imballaggio, al riempimento, al carico o scarico di tali merci;
- l'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;
- l'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alle operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico e scarico;
- l'esistenza del piano di sicurezza previsto al 1.10.3.2.
...

[1] Modifica apporta da ADR 2019

Spedizioneri ADR

___________
...
segue in allegato
 
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
 
Matrice Revisioni
 
Rev.  Data Oggetto Autore
2.0 12.05.2022 Aggiornamento da ADR 2021
Riportato intero Cap. 1.8.3 Consulente ADR (IT)
Certifico Srl
1.0 09.10.2018 ADR 2019 Traduzione IT (ufficiale)
Draft e Corrigendum 1 ADR 2019
Certifico Srl
0.0 19.07.2018 ADR 2019 Traduzione IT (non ufficiale):
Draft e Corrigendum 1 ADR 2019
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