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Decisione (UE) 2018/1730 | Posizione UE COP 2 Convenzione Minamata

Decisione UE 2018 1730

Decisione (UE) 2018/1730 | Posizione UE COP 2 Convenzione Minamata

Decisione (UE) 2018/1730 del Consiglio del 12 novembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all'adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, a esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della convenzione.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

(1) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall'Unione mediante decisione (UE) 2017/939 del Consiglio (ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017).

(2) In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno, adottata dalla conferenza delle parti della convenzione alla prima riunione, le parti devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.

(3) Nella seconda riunione del 19-23 novembre 2018 la conferenza delle parti della convenzione deve adottare gli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, a esclusione dei rifiuti di mercurio («orientamenti»).

(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nella seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione, perché gli orientamenti avranno effetti giuridici, dal momento che le parti della convenzione dovranno tenerne conto all'atto di adottare misure di stoccaggio temporaneo.

(5) L'Unione ha contribuito alla revisione del progetto di orientamenti nel quadro dei lavori intersessione degli esperti, avviati con la decisione MC-1/18, adottata dalla conferenza delle parti della convenzione nella prima riunione. L'Unione non ha ritenuto necessario proporre ulteriori modifiche del progetto riveduto di orientamenti che è risultato da tali lavori intersessione.

(6) Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare, l'articolo 7, paragrafo 3, è conforme alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione, quali integrate dal progetto riveduto di orientamenti.

(7) Il progetto riveduto di orientamenti dovrebbe pertanto essere sostenuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio («COP 2») è di sostegno all'adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, a esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della convenzione, contenuti nei documenti presentati alla COP 2 per adozione. Alla luce degli sviluppi alla COP 2, i rappresentanti dell'Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche minori dei documenti di cui al primo comma senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

...

GU L 288/7 del 16.11.2018

Art. 7 co. 3 regolamento (UE) 2017/852 

Lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei composti del mercurio nonché delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del presente regolamento deve essere effettuato in modo ecologicamente corretto, conformemente alle soglie e ai requisiti di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2010/75/UE.

Al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i requisiti tecnici per lo stoccaggio provvisorio ecologicamente corretto del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio adottati in linea con le decisioni della conferenza delle parti della convenzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della convenzione, a condizione che l'Unione abbia sostenuto la decisione in questione mediante una decisione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.

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