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Decisione di esecuzione (UE) 2017/2287

Moduli importazione di mercurio

Convenzione Minamata: Moduli importazione di mercurio

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2287 della Commissione dell'8 dicembre 2017 che specifica i moduli da utilizzare in relazione alle importazioni di mercurio e di talune miscele di mercurio a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio

[notificata con il numero C(2017) 8190]

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La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 3 della convenzione di Minamata sul mercurio («la convenzione di Minamata»)

(2), l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 stabilisce che il mercurio e le miscele di mercurio possono essere importati nel territorio doganale dell'Unione per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti, solo qualora lo Stato membro di importazione abbia rilasciato la propria autorizzazione scritta a tale importazione. Se il paese esportatore non è parte della convenzione di Minamata, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se il paese esportatore ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio.
I moduli da utilizzare per rilasciare o negare tale autorizzazione e per certificare che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio dovrebbero essere coerenti con i moduli di cui alla decisione UNEP/MC/COP.1/5, adottata dalla conferenza delle parti della convenzione di Minamata nella sua prima riunione ed essere adattati nella misura necessaria per tenere conto dei requisiti del regolamento (UE) 2017/852.

(3) Per coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/852, l'applicazione della presente decisione dovrebbe essere rinviata al 1° gennaio 2018.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/852,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Il modulo che gli Stati membri devono utilizzare per rilasciare o negare l'autorizzazione scritta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/852 figura nell'allegato I della presente decisione. Tuttavia, il presente articolo non si applica nei casi di importazioni di mercurio o di miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2

Gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione scritta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/852 nei casi di cui alla lettera b) del citato comma, soltanto se la certificazione ivi richiesta è presentata nella forma di cui all'allegato II della presente decisione. Tuttavia, il presente articolo non si applica nei casi di importazioni di mercurio o di miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

 Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

______________

ALLEGATO I

MODULO PER IL RILASCIO O IL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE SCRITTA, A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/852, ALLE IMPORTAZIONI DI MERCURIO O MISCELE DI MERCURIO DI CUI ALL'ALLEGATO I DI TALE REGOLAMENTO

ALLEGATO II

MODULO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO DAI PAESI CHE NON SONO PARTI DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO E CHE INTENDONO ESPORTARE MERCURIO, IN FORMA PURA O IN MISCELE, VERSO UNO STATO MEMBRO AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE SULLA FONTE DEL MERCURIO

GUUE L 328/118 del 12.12.2017

Applicazione dal 1° gennaio 2018

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