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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2392

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2392  - Norme armonizzate RED Ottobre 2023

ID 20506 | 04.10.2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2392 della Commissione, del 3 ottobre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per le apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali, le apparecchiature trasmittenti per servizi di trasmissioni audio digitali e Digital Radio Mondiale, i segnalatori di localizzazione personale marittimi ad altissima frequenza e le stazioni e i sistemi satellitari terrestri

GU L 04.10.2023

Entrata in vigore: 04.10.2023

Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 4 aprile 2025.

...

(1) Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.

(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376, la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE («richiesta»).

(3) Sulla base della richiesta l’ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 301 908-1 V15.1.1 per le apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali (IMT), EN 302 077-2 V1.1.1 per le apparecchiature trasmittenti per il servizio di Trasmissioni Audio Digitali (DAB), EN 302 245-2 V1.1.1 per le apparecchiature trasmittenti per il servizio Digital Radio Mondiale (DRM), EN 303 132 V1.1.1 per i segnalatori di localizzazione personale marittimi ad altissima frequenza (VHF) che utilizzano la chiamata digitale selettiva nonché EN 303 980 V1.2.1 e EN 303 981 V1.2.1 per le stazioni e i sistemi satellitari terrestri, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 301 908-1 V15.2.1, EN 302 077 V2.3.1, EN 302 245 V2.2.1, EN 303 132 V2.1.1, EN 303 980 V1.3.1 e EN 303 981 V1.3.1.

(4) Insieme all’ETSI la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta.

(5) Le norme armonizzate EN 301 908-1 V15.2.1, EN 302 077 V2.3.1, EN 302 245 V2.2.1, EN 303 132 V2.1.1, EN 303 980 V1.3.1 e EN 303 981 V1.3.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V15.2.1, EN 302 077 V2.3.1, EN 302 245 V2.2.1, EN 303 132 V2.1.1, EN 303 980 V1.3.1 e EN 303 981 V1.3.1 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.

(7) È necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme autorizzate EN 301 908-1 V15.1.1, EN 302 077-2 V1.1.1, EN 302 245-2 V1.1.1, EN 303 132 V1.1.1, EN 303 980 V1.2.1 e EN 303 981 V1.2.1, dato che tali norme sono state riviste. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191.

(8) La decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le proprie apparecchiature radio contemplate dalle norme armonizzate EN 301 908-1 V15.1.1, EN 302 077-2 V1.1.1, EN 302 245-2 V1.1.1, EN 303 132 V1.1.1, EN 303 980 V1.2.1 e EN 303 981 V1.2.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.

(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 4 aprile 2025.

...

ALLEGATO

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è così modificato:

1) le righe 66, 90, 96, 129, 161 e 162 sono soppresse;

2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

N.

Riferimento della norma

«66 bis.

EN 301 908-1 V15.2.1

Reti Cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 1: Introduzione e requisiti comuni Versione 15»;

«90 bis.

EN 302 077 V2.3.1

Apparecchiatura trasmittente per servizio di Trasmissioni Audio Digitali (DAB). Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio»;

«96 bis.

EN 302 245 V2.2.1

Apparecchi di trasmissione per il servizio Digital Radio Mondiale (DRM); Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio»;

«129 bis.

EN 303 132 V2.1.1

Segnalatori di localizzazione personale VHF marittimi a bassa potenza che utilizzano la chiamata digitale selettiva (DSC Class M). Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio e per le caratteristiche dei servizi di emergenza»;

«161 bis.

EN 303 980 V1.3.1

Stazioni e Sistemi di terra via Satellite (SES); Stazioni terrestri fisse e mobili che comunicano con sistemi satellitari non geostazionari (NEST) nelle bande di frequenza da 11 GHz a 14 GHz; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio»;

«162 bis.

EN 303 981 V1.3.1

Stazioni e sistemi satellitari terrestri (SES); Stazioni terrestri a banda larga fisse e in movimento che comunicano con sistemi satellitari non geostazionari (WBES) nelle bande di frequenza da 11 GHz a 14 GHz; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio».

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