Decisione di esecuzione (UE) 2021/1196
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1196 della Commissione del 19 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature radio relative a dispositivi di radiodeterminazione per l'introspezione sotterranea e intramuraria, apparecchiature di identificazione a radio frequenza, apparecchiature radio per sistemi ferroviari Euroloop, dispositivi in rete a corto raggio, applicazioni industriali wireless e trasmissioni radio marittime a banda larga per navi e installazioni off-shore
GU L 258/53 del 20.7.2021
Entrata in vigore: 20.07.2021
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Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è così modificata:
1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;
3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.
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ALLEGATO I
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:
N. |
Riferimento della norma |
«10. |
EN 303 204 V3.1.1 Dispositivi fissi a corto raggio (SRD) in reti di dati; Apparecchiature radio da utilizzare nella banda di frequenza da 870 MHz a 876 MHz con estensione di livello di potenza fino a 500 mW e.r.p.; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
11. |
EN 303 276 V1.2.1 Trasmissioni radio marittime a banda larga che operano nelle bande di frequenza da 5 852 MHz a 5 872 MHz e/o da 5 880 MHz a 5 900 MHz per navi e installazioni off-shore utilizzate in attività coordinate; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio.» |
ALLEGATO II
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:
N. |
Riferimento della norma |
«10. |
EN 302 066 V2.2.1 Dispositivi a corto raggio (SRD); Dispositivi di radiodeterminazione per l’introspezione sotterranea e intramuraria (GPR/WPR); Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Avvertenza: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se si applica una delle seguenti condizioni: - al punto 6.2.5, paragrafo 9, di detta norma, la frase "For the emission measurements, a combination of bicones and log periodic dipole array antennas (commonly termed "log periodics") could also be used to cover the entire 30 MHz to 1 000 MHz band" (Per le misurazioni delle emissioni potrebbe essere utilizzata anche una combinazione di antenne biconiche e antenne log-periodiche in rete gemellare (denominate comunemente "log-periodiche") per coprire l’intera banda da 30 MHz a 1 000 MHz) |
11. |
EN 302 208 V3.3.1 Apparecchiature di identificazione a radio frequenza che operano nella banda di frequenza da 865 MHz a 868 MHz con livello di potenza fino a 2 W e nella banda di frequenza da 915 MHz a 921 MHz con livelli di potenza fino a 4 W; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Avvertenza: ai fini della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, nella tabella 2 di detta norma armonizzata il limite "692 MHz" è sostituito dal limite seguente: "694 MHz". |
12. |
EN 302 609 V2.2.1 Dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio per sistemi di comunicazione Euroloop; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Avvertenza: ai fini della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE: - nella tabella 3, seconda riga, di detta norma armonizzata, il limite "29 090 MHz" è da intendere come "27 090 MHz"; |
13. |
EN 303 258 V1.1.1 Applicazioni industriali wireless (WIA); Apparecchiature operanti nella banda di frequenza da 5 725 MHz a 5 875 MHz con livelli di potenza fino a 400 mW; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Avvertenza: La conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE in caso di mancata applicazione degli opportuni metodi di prova al fine di dimostrare la conformità ai punti 4.2.8.2, 4.2.9.3 e 4.2.10.3 della presente norma armonizzata.» |
ALLEGATO III
Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:
N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
«17. |
EN 302 066-2 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e gestione dello spettro radio (ERM). Sistemi di mappatura mediante applicazioni di radar per l’introspezione del suolo (GPR/WPR); Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva R&TTE |
20 gennaio 2023 |
18. |
EN 302 208 V3.1.1 Apparecchiature di identificazione a radio frequenza che operano nella banda di frequenza da 865 MHz a 868 MHz con livello di potenza fino a 2 W e nella banda di frequenza da 915 MHz a 921 MHz con livelli di potenza fino a 4 W; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE |
20 gennaio 2023 |
19. |
EN 302 609 V2.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio per sistemi di comunicazione Euroloop; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. |
20 gennaio 2023 |
20. |
EN 303 204 V2.1.2 Dispositivi in rete a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio da utilizzare nella banda di frequenza da 870 MHz a 876 MHz con livelli di potenza fino a 500 mW; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE |
20 gennaio 2023 |
21. |
EN 303 276 V1.1.1 Trasmissioni radio marittime che operano nelle bande di frequenza da 5 852 MHz a 5 872 MHz e/o da 5 880 MHz a 5 900 MHz per navi e installazioni off-shore utilizzate in attività coordinate; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE |
20 gennaio 2023» |
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Vedi Elenco consolidato norme Direttiva RED
Tutte le Comunicazioni/Decisioni delle norme armonizzate RED