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Orientamenti della Commissione prodotti di plastica monouso

Orientamenti della Commissione prodotti di plastica monouso

Orientamenti della Commissione prodotti di plastica monouso direttiva (UE) 2019/904

Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

GU C 216/1 del 07.06.2021

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INDICE

1. INTRODUZIONE
2. TERMINI GENERALI E DEFINIZIONI
2.1. Definizione di plastica (articolo 3, punto 1)
2.1.1. Polimero
2.1.2. Può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti
2.1.3. Polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente
2.2. Prodotto di plastica monouso (articolo 3, punto 2)
2.2.1. Contenuto di plastica: fatto di plastica in tutto o in parte
2.2.2. Monouso
2.2.3. Natura ricaricabile e riutilizzabile del prodotto
3. RELAZIONE TRA LA DIRETTIVA (UE) 2019/904 E LA DIRETTIVA 94/62/CE
4. CRITERI SPECIFICI PER I PRODOTTI
4.1. Contenitori per alimenti
4.1.1. Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva
4.1.2. Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi
4.2. Pacchetti e involucri
4.2.1. Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva
4.2.2. Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi
4.3. Posate, piatti, cannucce e agitatori
4.3.1. Descrizione dei prodotti nella direttiva
4.3.2. Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi
4.4. Contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande (compresi i relativi tappi e coperchi)
4.4.1. Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva
4.4.2. Tappi e coperchi
4.4.3. Esenzioni specifiche per prodotto
4.4.4. Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi
4.5. Distinzione tra alcune categorie di prodotti (correlati)
4.5.1. Elementi chiave per distinguere i contenitori per alimenti dai contenitori per bevande
4.5.2. Elementi chiave per distinguere i contenitori per alimenti dalle tazze per bevande
4.5.3. Elementi chiave per distinguere tra contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande
4.5.4. Elementi chiave per distinguere i contenitori per alimenti dai pacchetti e dagli involucri
4.5.5. Elementi chiave per distinguere i piatti dai contenitori per alimenti
4.6. Sacchetti di plastica in materiale leggero
4.6.1. Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva
4.6.2. Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi
4.7. Bastoncini cotonati
4.7.1. Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva
4.7.2. Esenzioni specifiche per prodotto
4.7.3. Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi
4.8. Palloncini e relative aste
4.8.1. Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva
4.8.2. Esenzioni specifiche per prodotto
4.8.3. Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi
4.9. Assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi
4.9.1. Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva
4.9.2. Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi
4.10. Salviette umidificate
4.10.1. Descrizione del prodotto, criteri ed esenzioni nella direttiva
4.10.2. Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi
4.11. Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco
4.11.1. Descrizione dei prodotti e criteri nella direttiva
4.11.2. Panoramica dei prodotti ed elenco di esempi illustrativi
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ALLEGATO

Panoramica dei prodotti di plastica monouso, relative descrizioni e requisiti pertinenti di cui alla direttiva

1. INTRODUZIONE

Il presente documento fornisce orientamenti riguardanti l’interpretazione e l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (1) (di seguito «la direttiva» o «la direttiva sui prodotti di plastica monouso»).

La direttiva si applica a tutti i prodotti di plastica monouso elencati nel suo allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. L’articolo 12 prevede che la Commissione elabori orientamenti recanti esempi di ciò che deve essere considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva. I presenti orientamenti si concentrano sui prodotti di plastica monouso inclusi nell’allegato, elencati di seguito:

- palloncini;
- aste per palloncini;
- contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri e relativi tappi e coperchi;
- contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi;
- agitatori per bevande;
- bastoncini cotonati;
- tazze per bevande;
- tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;
- posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
- contenitori per alimenti;
- contenitori per alimenti in polistirene espanso;
- sacchetti di plastica in materiale leggero;
- pacchetti e involucri;
- piatti;
- assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- cannucce;
- prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- salviette umidificate.

Gli orientamenti non riguardano in dettaglio gli attrezzi da pesca e i prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile. Per quanto riguarda questi ultimi, l’articolo 5 della direttiva vieta tutti i prodotti di plastica oxo-degradabili, non solo monouso, e non opera alcuna distinzione tra plastica oxo-degradabile biodegradabile e plastica oxo-degradabile non biodegradabile.

Il presente documento fornisce orientamenti sulle principali definizioni contenute nella direttiva, oltre ad esempi di prodotti da considerare compresi o meno nel suo ambito di applicazione. Questi esempi non sono esaustivi e servono unicamente a fornire un quadro illustrativo su come interpretare talune definizioni e i pertinenti requisiti della direttiva nel contesto degli specifici prodotti di plastica monouso. Il contenuto, compresi gli esempi, rispecchia il punto di vista della Commissione europea e, in quanto tale, non è giuridicamente vincolante. L’interpretazione vincolante della legislazione dell’UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

In particolare, in considerazione della pandemia di coronavirus, si osserva che l’articolo 11 prevede che le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 della direttiva siano conformi alla legislazione alimentare dell’Unione a garanzia dell’igiene e sicurezza degli alimenti. Il considerando 14 prevede inoltre che le misure non compromettano le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione e l’informazione dei consumatori.

[...] Segue in allegato

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