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Regolamento delegato (UE) 2021/407

Acido citrico nel Regolamento BPR

Regolamento delegato (UE) 2021/407

Regolamento delegato (UE) 2021/407 della Commissione del 3 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’acido citrico come principio attivo nell’allegato I del regolamento.

(GU L 81 del 9.3.2021)

Inclusione nel Regolamento BPR: lo stato membro del Belgio ha accettato il fascicolo a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE.

PT1: Igiene umana
PT2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

ALLEGATO I ELENCO DEI PRINCIPI ATTIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 25, LETTERA a)

Categoria 1 — Sostanze autorizzate come additivi alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008
...
Categoria 2 — Sostanze incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006
...
Categoria 3 — Acidi deboli
...
Categoria 4 — Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente
...
Categoria 5 — Feromoni
...
Categoria 6 - Sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo sul principio attivo a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento o ha accettato tale fascicolo a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE
...

Numero CE Nome/gruppo Restrizioni Osservazioni
201-069-1 Acido citrico Grado minimo di purezza del principio attivo (9): 995 g/k N. CAS 77-92-9

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