Concimi: in arrivo nuovo regolamento che prevede la marcatura CE
Update 01.08.2019
GU L 170/1 del 25.06.2019
Entrata in vigore: 15.07.2019
Applicazione a decorrere dal 16 luglio 2022.
Tuttavia:
a) l’articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 si applicano a decorrere dal 15 luglio 2019; e
b) gli articoli da 20 a 36 si applicano a decorrere dal 16 aprile 2020.
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Consiglio dell'UE | Comunicato stampa | 21.5.2019
L'UE adotta nuove norme per l'immissione di prodotti fertilizzanti sul mercato dell'UE. Il Consiglio ha adottato oggi un regolamento che armonizza i requisiti nell'UE per i concimi prodotti da fosfati minerali e da materie prime organiche o secondarie, aprendo nuove possibilità per la loro produzione e commercializzazione su vasta scala. Il regolamento fissa dei limiti armonizzati per una serie di contaminanti presenti nei concimi minerali, come ad esempio il cadmio.
Niculae BĂDĂLĂU, ministro rumeno dell'economia: "Le nuove norme garantiranno che soltanto i concimi che soddisfano rigorosi requisiti e standard in materia di qualità e sicurezza, uniformi in tutta l'UE, possano essere venduti liberamente nel suo territorio. I contaminanti presenti nei prodotti fertilizzanti fosfatici, quali il cadmio, possono potenzialmente presentare un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e per tale motivo le nuove norme ne limitano il tenore. Le nuove norme promuoveranno la produzione e l'utilizzo dei concimi fosfatici a basso tenore di cadmio e dei concimi biologici e offriranno una maggiore scelta agli agricoltori orientati a un'agricoltura più rispettosa dell'ambiente."
Secondo il regolamento, i prodotti fertilizzanti dell'UE che recano la "marcatura CE" dovranno soddisfare determinati requisiti per beneficiare della libera circolazione nel mercato interno dell'UE. Questi riguarderanno, tra l'altro, i limiti massimi obbligatori di contaminanti, l'utilizzo di categorie definite di materiali costituenti e gli obblighi di etichettatura.
I fabbricanti di concimi che non recano la marcatura CE avranno ancora la possibilità di immetterli sul mercato a livello nazionale.
Il nuovo regolamento, che sostituisce il precedente regolamento relativo ai concimi del 2003, comprende tutti i tipi di concimi (minerali, organici, ammendanti, substrati di coltivazione, ecc.).
Prossime tappe
Il regolamento deve ancora essere firmato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e inizierà ad applicarsi tre anni dopo l'entrata in vigore.
Informazioni generali
La Commissione ha presentato la sua proposta nel marzo 2016 nel quadro del piano d'azione dell'UE sull'economia circolare. Uno dei suoi principali obiettivi è di incoraggiare la produzione su larga scala di concimi ottenuti da materie prime nazionali, organiche o secondarie, conformemente al modello di economia circolare, mediante la trasformazione dei rifiuti in nutrienti per le colture.
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Articolo 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti dell'UE.
Il presente regolamento non si applica:
a) ai sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che sono soggetti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato;
b) ai prodotti fitosanitari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.
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Articolo 6 Obblighi dei fabbricanti
1. Al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati formulati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati I e II.
2. Prima dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 15.
Qualora la conformità di un prodotto fertilizzante dell'UE alle prescrizioni applicabili stabilite nel presente regolamento sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE contemplato dai suddetti documenti.
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ALLEGATO I Categorie funzionali del prodotto ("PFC") per i prodotti fertilizzanti dell'UE
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ALLEGATO II Categorie di materiali costituenti (CMC)
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CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo
CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante
CMC 3: Compost
CMC 4: Digestato di colture fresche
CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche
CMC 6: Sottoprodotti dell'industria alimentare
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ALLEGATO III Prescrizioni di etichettatura
ALLEGATO IV Procedure di valutazione della conformità
ALLEGATO V Dichiarazione UE di conformità (n. XXX)
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