Decreto 12 gennaio 2018
Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
(GU n. 18 del del 23 gennaio 2018)
D.Lgs 19 agosto 2016, n. 177
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Art. 9 Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato
1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:
a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei nelle attivita' di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base di accordi di programma;
b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, sulla base di accordi di programma, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.
c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
2. Per l'espletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 13, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate:
a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali;
b) l'attivita' di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le direzioni regionali.
3. Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalita' di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nell'Arma dei carabinieri.
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Art. 9 Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato
1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:
a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei nelle attivita' di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base di accordi di programma;
b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, sulla base di accordi di programma, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.
c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
2. Per l'espletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 13, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate:
a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali;
b) l'attivita' di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le direzioni regionali.
3. Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalita' di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nell'Arma dei carabinieri.
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