Valutazione rischio chimico Modello ISPRA
ID 4896 | 05.11.2017 / Documento e tool in allegato
Documento formato doc, per la Valutazione del rischio chimico in accordo con il Metodo utilizzato da ISPRA per le sue sedi aggiornato 2017, comprensivo di
- Valutazione del rischio chimico (salute)
- Procedura operativa per la gestione degli agenti chimici pericolosi (esempio)
Excursus
1. Il rischio per la salute
La valutazione del pericolo (hazard assessment) richiede la raccolta e la valutazione di ogni informazione disponibile e specifica sulla sostanza e sulle proprietà intrinseche, con l’obiettivo di individuarne la pericolosità, i potenziali effetti sulla salute umana, i valori limite.
Se la sostanza (e/o miscela) è classificata pericolosa si effettua la valutazione dell’esposizione. La valutazione è il processo di stima e/o di misura della dose o della concentrazione della sostanza alla quale il lavoratore è o può essere esposto in dipendenza dell’uso della stessa.
Ultimo passaggio del processo valutativo è la caratterizzazione del rischio (livello di esposizione) in relazione ai valori limite di esposizione e alle misure utilizzate per contenerlo. Per tale caratterizzazione è proposto un modello di calcolo descritto nei paragrafi che seguono.
La valutazione del rischio per la salute passa attraverso tre principali step, che sono:
- la valutazione del pericolo;
- la valutazione dell’esposizione;
- la caratterizzazione del rischio.
2. La valutazione del rischio per la salute
La metodologia di valutazione del rischio per la salute che si propone si incentra sull’individuazione del livello di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi che operano nei laboratori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA). Rispecchia, con alcune modifiche che tengono conto di tutte le variabili legate alle attività di laboratorio nelle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, le indicazioni del modello “Attività dei laboratori di ricerca e didattici: valutazione del rischio per l’impiego di agenti chimici pericolosi” dell’ISPESL (ora INAIL) nonché i criteri di valutazione proposti dal modello ECETOC-TRA.
La procedura di valutazione del rischio di esposizione agli agenti chimici pericolosi, proposta in questa linea guida, si basa sull’uso di un modello di calcolo che confronta gli elementi che determinano il rischio con tutti i sistemi utilizzati per contenerlo (ridurlo al minimo).
Questi elementi sono stati parametrati secondo criteri semi quantitativi tenendo conto delle principali conoscenze d’igiene del lavoro disponibili a livello europeo.
3. La procedura di valutazione
La valutazione del rischio va effettuata per singolo lavoratore o, quando possibile, per gruppi omogenei di esposizione in ragione delle attività e delle mansioni svolte.
La procedura di valutazione ha inizio con la raccolta d’informazioni riguardanti:
1) gli agenti chimici utilizzati e le loro proprietà intrinseche;
2) l’analisi delle mansioni, delle attività e degli ambienti di lavoro (laboratori);
3) le misure preventive e protettive adottate.
4. Informazioni sugli agenti chimici
I dati da rilevare per avere informazioni sugli agenti chimici utilizzati sono:
1) l’elenco degli agenti chimici pericolosi;
2) le quantità degli agenti chimici utilizzati e quelli stoccati;
3) le loro proprietà chimico-fisiche;
4) le classificazioni di pericolo (classificazione ed etichettatura delle sostanze – CLP);
5) i valori limite cioè i valori di soglia per l’esposizione, al di sotto dei quali sono considerati essere controllati i rischi per la salute.
Si è ritenuto opportuno riferire tutti i dati rilevati ad un periodo di tempo pari ad una settimana media rappresentativa dell’attività di laboratorio.
Tutti i dati di input relativi agli agenti chimici, alle mansioni e alle attività, e le misure di prevenzione e protezione, vengono raccolti mediante opportuna scheda all’interno di un foglio di calcolo che viene messo a disposizione contestualmente alla linea guida.
...
7.1 Caratterizzazione dei rischi
Al fine di determinare il livello di esposizione ad agenti chimici pericolosi, nell’algoritmo si prendono in considerazione tutti i parametri che la norma vuole che si valutino oltre ad altri parametri che si è ritenuto importante considerare e cioè:
- proprietà intrinseche pericolose dell’agente chimico;
- modalità d’impiego;
- livello, modo e durata dell’esposizione;
- quantità utilizzata e/o stoccata;
- valore limite di esposizione professionale all’agente;
- misure preventive e protettive adottate.
Le variabili che costituiscono l’algoritmo utilizzato sono di seguito esplicitate.
L | è il livello d’esposizione del singolo lavoratore agli n agenti chimici pericolosi; |
Hi | è la somma dei corrispondenti fattori di pericolo caratterizzanti le proprietà rischiose H dell’iesimo agente chimico pericoloso, indicati dalle specifiche frasi di rischio; |
Ti | è la somma dei corrispondenti fattori di esposizione T caratterizzanti il tipo d’esposizione all’iesimo agente chimico pericoloso; |
Si | è il fattore stato fisico S corrisponde allo stato fisico dell’iesima sostanza; |
Ei | è dato dal valore del fattore di durata E corrispondente al tempo d’esposizione all’iesimo agente chimico pericoloso nella settimana di riferimento pesato rispetto al fattore tempo (Cfr. fattore tempo); |
Qi | è dato dal valore del fattore quantità utilizzata Q corrispondente alla quantità dell’iesimo agente chimico pericoloso adoperata nella settimana di riferimento; |
Ui | è il fattore modalità d’uso U corrisponde alla modalità di uso dell’iesima sostanza e alla possibilità di dispersione in aria; |
Di | è dato dal valore del fattore di quantità stoccata D corrispondente alla quantità dell'iesimo agente chimico pericoloso detenuta nella settimana di riferimento; |
Ai | è dato dal valore del fattore di lavoro A corrispondente alle circostanze di lavoro in cui e utilizzato l’iesimo agente chimico pericoloso; |
Ki | è il fattore di prevenzione e protezione K del lavoratore, corrispondente agli elementi di sicurezza e d’igiene presenti ed efficaci contro i rischi; |
VLi | è il valore limite della sostanza di riferimento ove rilevabile espresso in ppm |
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9. Valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi – livelli di esposizione
L’algoritmo illustrato nei paragrafi precedenti consente di ricavare una graduatoria di valori che rispecchia il livello di esposizione a cui è esposto il singolo lavoratore. Come periodo di riferimento, come più volte evidenziato, si deve considerare una settimana (rappresentativa dell’attività).
Per ogni sostanza chimica pericolosa sono prese in considerazione le caratteristiche di pericolosità intrinseca confrontate con gli interventi di prevenzione e protezione attuati e utili a mantenere sotto controllo il rischio connesso; la procedura va poi ripetuta per tutte le sostanze adoperate dallo stesso lavoratore nella settimana di riferimento, così da poter ricavare un valore somma indicativo (livello L d’esposizione complessivo) che tenga conto di tutti gli agenti utilizzati nel periodo.
...
Se L risulta inferiore a 1 si è in presenza di un rischio irrilevante per la salute e se anche il rischio per la sicurezza è basso, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230 del d.lgs. 81/2008 cioè non si ha l’obbligo di effettuare una valutazione più approfondita per:
- mettere in atto misure specifiche di protezione e di prevenzione (cfr. paragrafo successivo);
- predisporre procedure di intervento adeguate da attuarsi in caso di incidenti o di emergenze;
- attivare la sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti;
- istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio.
...
10. La valutazione approfondita
Se l’analisi condotta sulla base delle indicazioni riportate ai paragrafi precedenti ha individuato la presenza di un rischio non irrilevante per la salute e/o di un rischio non basso per la sicurezza, diventa necessario procedere ad una valutazione approfondita anche al fine di adottare misure specifiche di prevenzione e protezione includendo, ad esempio, procedure in caso di incidenti o di emergenze e la sorveglianza sanitaria.
Per valutare l’efficacia delle misure succitate scelte nella valutazione approfondita è opportuno ricalcolare l’indice di esposizione attraverso l’algoritmo proposto.
Se il livello di rischio risulta irrilevante per la salute e basso per la sicurezza non è necessario procedere all’attuazione di quanto previsto dagli articoli 225, 226, 229 e 230 del D.lgs. 81/2008, mentre se permane una condizione di rischio non basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute, i succitati articoli dovranno essere necessariamente applicati.
Rispetto alle numerose metodologie di calcolo disponibili, questa risulta essere maggiormente appropriata per la realtà dei laboratori delle Agenzie e, più in generale, per quella dei laboratori di analisi, purché si tenga sempre presente che i risultati ottenuti, come tutte le metodologie di calcolo dei livelli di rischio, non hanno valore assoluto ma comparativo.
Se, a seguito dell’applicazione del metodo proposto si perviene al risultato che non vi è un rischio basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori e che sia le misure e principi generali per la prevenzione dei rischi di cui al comma 1 dell’art. 224, del d.lgs. 81/2008 che le eventuali misure intraprese a seguito di una valutazione più approfondita, non riescono a dimostrare il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute (cfr. paragrafo successivo).
Valutazione agenti chimici - articoli TUS
Sommario
1. Il rischio per la salute
2. La valutazione del rischio per la salute
3. La procedura di valutazione
4. Informazioni sugli agenti chimici
5. Analisi delle mansioni, attività e locali
6. Misure preventive e protettive (misure generali di tutela)
7. La valutazione preliminare - l’algoritmo di calcolo dell’indice di rischio o livello di esposizione
7.1 Caratterizzazione dei rischi
8. Rilevazione delle informazioni
10. La valutazione approfondita
11. PROCEDURA DI GESTIONE DEGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
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