Convenzione contro il doping
Strasburgo, 16.XI.1989
Nell’intento di ridurre e, in seguito, eliminare la pratica del doping nello sport, le Parti s’impegnano ad adottare, entro i limiti dello loro rispettive norme costituzionali, i provvedimenti necessari per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
Ratificata IT: Legge 29 novembre 1995 n. 522
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