Tecnico addetto sicurezza laser ASL/TSL - Quadro normativo
ID 7826 | 24.02.2019 Documento completo in allegato
Legislazione, Norme tecniche, Guide
Le definizioni di Tecnico addetto sicurezza laser ASL e TSL sono indicate nella Guida della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (C.I.I.P.), prima Guida a definire gli aspetti (Documento allegato). Seppur il D.Lgs. n. 81/2008 non parla di tali Figure, nel seguito per "obbligo" si indica quanto previsto per la valutazione dei rischi da Agenti Fisici che deve essere effettuato da "personale qualificato". (Art. 181, co. 2 del D.Lgs n. 81/2008 e conseguente precisazione in merito delle Indicazioni operative protezione agenti fisici luoghi di lavoro (Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome), nonché, come norme di Buona Tecnica dalle norme CEI e IEC riportate.
A livello internazionale (norma IEC 60825-1) e nazionale (norma CEI EN 60825-1) viene definita la figura del "Laser Safety Officer" (LSO) (Vedi Focus) come "persona che possiede le conoscenze necessarie per valutare e controllare i rischi causati dai laser e ha la responsabilità di supervisione sul controllo di questi rischi", ma senza dettagliare quali siano i compiti e le responsabilità specifici. Recentemente, il CENELEC ha emanato una guida (CLC/TR 50448) nella quale vengono in modo più dettagliato individuati i livelli di competenza del "Laser Safety Officer" il cui compito è di assicurare che siano predisposti adeguati controlli per minimizzare i rischi derivanti dall'uso di apparecchiature laser e che vengano effettuate regolari monitoraggi, tenendone registrazione dei pericoli e dell'efficacia delle misure di controllo.
Nella Guida della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (C.I.I.P.) sono definiti, in particolare:
- nell’ambito medicale si avrà come riferimento la IEC/TR 60825-8 (CEI 76-6) e si parlerà dell’Addetto Sicurezza Laser (ASL);
- nell’ambito industriale si avrà la CEI EN 60825-1 (CEI 76-2) e si parlerà del Tecnico Sicurezza Laser (TSL);
Le aziende che hanno Laser in Classe 3 e 4 hanno "l’obbligo" di nominare un ASL/TSL.
Figura 1. Flusso utilizzo laser
Tale "obbligo" deriva in parte dall’articolo 181, co. 2 del D.Lgs n. 81/2008 che impone che la valutazione dei rischi debba essere effettuato da "personale qualificato".
4.03 - Quali caratteristiche deve avere il “personale adeguatamente qualificato” che effettua la valutazione del rischio ?
I riferimenti legislativi vanno ricercati tanto nell’art.32 quanto nell’art. 181 del DLgs.81/2008 ove si afferma che il personale qualificato deve avere specifiche conoscenze in materia di rischi da agenti fisici. In questo contesto la dicitura “personale qualificato” definisce correntemente un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento. In assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso sui soggetti autorizzati alla valutazione ed all’espressione della certificazione finale, si suggerisce di giudicare il “personale qualificato” essenzialmente sulla base del curriculum...
Il D.Lgs n. 81/2008 Capo V tratta della Valutazione del Rischio che il Datore di Lavoro (DdL) è tenuto a fare qualora esistano nella sua azienda lavoratori sottoposti a Radiazioni Ottiche, ossia Radiazioni Elettromagnetiche suddivise in uno spettro elettromagnetico che dipende dalla frequenza della radiazione elettromagnetica.
Quindi il Capo V definisce le ROA (Radiazioni Ottiche Artificiali) come le radiazioni elettromagnetiche di lunghezza compresa 100nm (UV estremo, prima radiazione in grado di ionizzare) e 1 mm (IR lontano) generate da sorgenti non naturali.
Il D.Lgs n. 81/2008 – Capo V – art. 213 - Stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e per la sicurezza che possono derivare dall’ esposizione alle ROA durante il lavoro, con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Sorgenti ROA
Le Radiazioni Ottiche Artificiali, sono radiazioni elettromagnetiche di lunghezza d’onda compresa tra 100nm (UV lontano) e 1mm (IR lontano), generate da sorgenti non naturali.
Sono definite UV e IR lontane, in quanto il riferimento è il campo del visibile e per cui lontano dalle due lunghezze d’onda limite.
- Le radiazioni ottiche sono caratterizzate dalla loro lunghezza d’onda (nm);
- Sono divise in radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette;
- Possono essere emesse in modo “coerente” o “incoerente” e continuo o pulsato:
- - Sono “coerenti” le radiazioni ottiche emesse da una sorgente LASER. La “coerenza” è una caratteristica delle radiazioni elettromagnetiche legata alla “fase” dell’onda durante la propagazione. In particolare nelle sorgenti coerenti gli atomi si diseccitano tutti in fase tra loro;
- - Sono “incoerenti” le radiazioni ottiche emesse dal sole o dalle lampadine a incandescenza o a scarica di gas o da una saldatrice ad arco elettrico. Quindi un LASER (Light Amplification by Stimulated Emissione of Radiation) è un dispositivo capace di produrre o amplificare radiazioni elettromagnetiche nella gamma di ʎ delle radiazioni ottiche, mediante il processo di emissione stimolata controllata (Art 214, comma 1 lett. b, D.Lgs n. 81/2008).
Aree di Lavoro in cui esiste il rischio di esposizione a ROA
Per le Aree di Lavoro in cui esiste il rischio di esposizione a ROA, la normativa prevede quanto segue:
Le aree in cui è possibile il superamento dei limiti di esposizione vanno segnalate e, ove possibile, delimitate. Mentre per le sorgenti LASER esiste una segnaletica specifica, per quelle non coerenti esiste soltanto in caso di radiazioni ultraviolette generate nei processi di saldatura”. Quindi c’è un’indicazione forte, da parte del legislatore, a definire le aree a rischio, individuarle e contenerle. In particolar modo per le sorgenti LASER vi è una direttiva europea che individua la segnaletica ambientale da utilizzare nelle aree in cui sono presenti sorgenti LASER che possono portare al superamento dei Limiti di Esposizione definiti. Quindi bisogna individuare dette aree e provvedere a segnalarle opportunamente. Nelle figure seguenti è definita la segnaletica per le differenti sorgenti:
Figura 2. Sorgenti LASER
Figura 3. Radiazioni non coerenti
3.21
prodotto laser di Classe 2
3.23
...
Titolo VIII agenti fisici
Capo I Disposizioni generali
...
Art. 181. Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
Norme tecniche
La norma di riferimento internazionale per i laser è la IEC 60825 è costituito dalle seguenti parti, che sono rimaste invariate fino al 2007. Alla data news, le norme in vigore sono:
- riconfermate;
- ritirate;
- sostituite da una versione rivista, o
- emendate
Part 2: Safety of optical fibre communication systems
Part 3: Guidance for laser displays and shows
Part 4: Laser guards
Part 5: Manufacturer's checklist for IEC 60825-1
Part 6: Safety of products with optical sources, exclusively used for visible information transmission to the human eye
Part 8: Guidelines for the safe use of medical laser equipment (IEC TR 60825-8)
Part 9: Compilation of maximum permissible exposure to incoherent optical radiation
Part 10: Application guidelines and explanatory notes to IEC 60825-1
Part 12: Safety of free space optical communication systems used for transmissi on of information
Part 13: Measurements for classification of laser products
CEI 76
Guida per l'utilizzazione di apparati laser per laboratori di ricerca
La Pubblicazione contiene la Guida E per l'utilizzazione di apparati laser per laboratori di ricerca e specifica le misure di sicurezza e i mezzi di controllo da adottare nella messa a punto e nella modifica di laser e/o apparati laser. La Guida è destinata a completare la serie di Guide per l'utilizzatore pubblicate sull’argomento e si affianca alla Norma CEI 76-2 riguardante la sicurezza delle radiazioni di apparati laser.La presente Guida costituisce la ristampa senza modifiche, secondo il nuovo progetto di veste editoriale, della Guida pari numero ed edizione (Fascicolo 1381 G).
CEI 76-2 (CEI EN 60825-1)
Sicurezza dei prodotti laser Parte 1: Classificazione degli apparecchi e requisiti
Questa Norma si applica alla sicurezza dei prodotti che emettono radiazioni laser nel campo delle lunghezze d'onda comprese tra 180 nm e 1 mm. Un prodotto laser può essere composto da un solo laser, con o senza un dispositivo di alimentazione separato, oppure può incorporare uno o più laser a formare un sistema ottico, elettrico o meccanico complesso. I prodotti laser sono tipicamente utilizzati per la dimostrazione di fenomeni fisici e ottici, per la lavorazione dei materiali, per la lettura e la registrazione dei dati, per la trasmissione e la visualizzazione delle informazioni, ecc.
Questi sistemi hanno trovato applicazione nell'industria, nel commercio, nello spettacolo, nella ricerca, nell'insegnamento, nella medicina e nei beni di consumo.Gli obiettivi di questa Norma sono:
- introdurre un sistema di classificazione per i laser e i prodotti laser che emettono una radiazione nella gamma delle lunghezze d'onda compresa tra 180 nm e 1 mm, secondo il loro grado di pericolo da radiazione ottica, allo scopo di facilitare la valutazione dei pericoli e la determinazione delle misure di controllo da parte dell'utilizzatore;
- definire i requisiti per il costruttore allo scopo di fornire informazioni tali da permettere l'adozione di adeguate precauzioni;
- assicurare alle persone, per mezzo di targhette e istruzioni, avvertenze adeguate contro i pericoli associati alla radiazione accessibile emessa dai prodotti laser;
- ridurre la possibilità di danni, riducendo al minimo la radiazione accessibile non necessaria e offrire un migliore controllo dei pericoli connessi alla radiazione laser per mezzo di procedure di protezione.
Le modifiche tecniche più significative di questa nuova edizione rispetto alla precedente sono le seguenti:
- è stata introdotta una nuova classe 1C;
- è stata eliminata la condizione di misura 2;
- la classificazione dell'emissione dei prodotti laser al di sotto di un certo livello di radianza, previsti per essere utilizzati in sostituzione delle sorgenti luminose convenzionali, può eventualmente essere basata sulla serie EN/IEC 62471;
- i limiti di emissione accessibili (LEA) per le classi 1, 1M, 2, 2M e 3R delle sorgenti a impulsi, in particolare le sorgenti a impulsi estese, sono stati aggiornati per tener conto dell'ultima revisione della guida ICNIRP sui limiti di esposizione.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 60825-1:2009-07. La presente Norma riporta la traduzione completa della EN 60825-1; la versione inglese è riportata nel fascicolo 14497E di dicembre 2015
CEI 76-3 (CEI EN 61040)
Rilevatori, strumenti e apparati per la misura della potenza e dell'energia della radiazione laser
La presente Norma si applica agli strumenti e agli apparati che misurano la potenza e l'energia di radiazione laser nella gamma spettrale ottica (con lunghezza d'onda da 100 nm a 1 mm). Essa ha per oggetto di stabilire le definizioni, le prescrizioni minime e le procedure di prova adatte per le caratteristiche e le norme di fabbricazione di rivelatori, strumenti e apparati per la misura della potenza e dell'energia della radiazione laser.La presente Norma costituisce la ristampa senza modifiche, secondo il nuovo progetto di veste editoriale, della Norma pari numero ed edizione (Fascicolo 2137 E).
CEI 76-5 (CEI EN 60825-4)
Sicurezza degli apparecchi laser Parte 4: Barriere per laser
Specifica le protezioni relative alle barriere per laser permanenti e temporanee che racchiudono la zona di lavoro di una macchina di lavorazione laser e fornisce indicazioni per i dispositivi di protezione.Si applica a tutte le parti componenti di una barriera per laser (che permettono la visibilità), inclusi schermi e finestre di osservazione, pannelli, pareti per laser e pareti.Indica inoltre come valutare e specificare le proprietà protettive di una barriera per laser.Questa parte è stata rivista per allinearla alla nuova classificazione introdotta dalla CEI EN 60825-1:2003 e in particolare indica:- come valutare e specificare le proprietà protettive delle barriere laser e- come scegliere le barriere laser.La presente Norma riporta il testo in inglese e italiano della EN 60825-4; rispetto al precedente fascicolo n. 8676E di febbraio 2007, essa contiene la traduzione completa della EN sopra indicata.
CEI 76-6 (IEC/TR 60825-8)
Sicurezza degli apparecchi laser Parte 8: Guida all'uso sicuro dei fasci laser sull'uomo
Questa parte della IEC 60825 serve come guida per il datore di lavoro, l'organizzazione responsabile, il tecnico sicurezza laser, l'operatore laser e altre persone coinvolte nell'uso sicuro del laser e dell'apparecchiatura laser di Classe 3B o 4. Essa riguarda tutte le applicazioni dei fasci laser sull'uomo principalmente in strutture sanitarie, centri estetici e di depilazione e trattamenti dentali, comprese applicazioni mobili e ambito domestico.Sono descritte le misure di controllo raccomandate per la sicurezza dei pazienti, degli operatori, del personale addetto alla manutenzione. I comandi tecnici che fanno parte dell'apparecchiatura laser o dell'installazione sono brevemente descritti per fornire una comprensione dei principi generali di protezione.Gli argomenti trattati nella presente guida sono:
- i sistemi di trasmissione del fascio;-
gli effetti biologici della radiazione laser;
- il rapporto di infortuni e situazioni pericolose;
- l'elenco dei controlli.
CEI 76-10 (IEC/TR 62471-2)
Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada Parte 2: Guida ai requisiti costruttivi relativi alla sicurezza da radiazione ottica non laser
Questo Rapporto Tecnico (Parte 2 della IEC 62471) fornisce le basi per i requisiti di sicurezza dei prodotti di radiazione ottica non-laser, servendo da guida per lo sviluppo di requisiti di sicurezza nelle Norme verticali di prodotto e aiutando i costruttori dei sistemi di lampada nell'interpretazione delle informazioni di sicurezza fornite dai costruttori di lampade.Fornisce inoltre una guida riguardante l'etichettatura dei prodotti.Questo Rapporto Tecnico viene utilizzato congiuntamente con la Norma CEI EN 62471:2010-01.Il presente Rapporto Tecnico riporta il testo in inglese e italiano della IEC/TR 62471-2:2009-08; rispetto al precedente fascicolo n. 10403E di maggio 2010, esso contiene la traduzione completa della pubblicazione sopra indicata.
Questo Rapporto Tecnico (Parte 2 della IEC 62471) fornisce le basi per i requisiti di sicurezza dei prodotti di radiazione ottica non-laser, servendo da guida per lo sviluppo di requisiti di sicurezza nelle Norme verticali di prodotto e aiutando i costruttori dei sistemi di lampada nell'interpretazione delle informazioni di sicurezza fornite dai costruttori di lampade.Fornisce inoltre una guida riguardante l'etichettatura dei prodotti.Questo Rapporto Tecnico viene utilizzato congiuntamente con la Norma CEI EN 62471:2010-01.Il presente Rapporto Tecnico riporta il testo in inglese e italiano della IEC/TR 62471-2:2009-08; rispetto al precedente fascicolo n. 10403E di maggio 2010, esso contiene la traduzione completa della pubblicazione sopra indicata.
CEI 76-11 (IEC/TR 60825-14)
Sicurezza degli apparecchi laser Parte 14: Guida per l’utilizzatore
Questo Rapporto Tecnico fornisce una guida per un utilizzo sicuro degli apparecchi laser conformi alla IEC 60825-1. Il documento è previsto per assistere gli utilizzatori nella comprensione dei principi generali di sicurezza. In particolare permette: - l'identificazione delle situazioni di potenziale pericolo, - la valutazione dei rischi derivanti da tali situazioni, - la determinazione delle necessarie misure di protezione e controllo. Questa Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici.
CEI 62-42 (CEI EN 60601-2-22)
Apparecchi elettromedicali Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali degli apparecchi laser chirurgici, cosmetici, terapeutici e diagnostici
La Norma si applica alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni degli apparecchi laser per applicazioni chirurgiche, terapeutiche, medico-diagnostiche, cosmetiche o veterinarie destinati all'uso su essere umani o animali classificati come prodotti di classe 3B o 4 e definiti nella Norma EN/IEC 60825-1.La presente Norma viene utilizzata congiuntamente alla Norma CEI EN 60601-1:2007-05.
CEI EN 60601-1 (62-5)
Apparecchi elettromedicali Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali
Il presente documento rappresenta un Corrigendum della Norma CEI EN 60601-1:2007-05, che si applica agli apparecchi elettromedicali e contiene le prescrizioni relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali.
CLC/TR 50448
Guide to levels of competence required in laser safety
This Guide has been prepared in order to provide information and guidance to employers and employees in organisations in which lasers are used.
Sicurezza laser: norme riferimento e responsabile sicurezza laser (LSO )
Tecnico alla Sicurezza Laser-TSL e ASL - Indicazioni operative protezione agenti fisici luoghi di lavoro
Gli Esperti per la valutazione delle Radiazioni Ottiche incoerenti (E.R.O) e coerenti (Addetto alla Sicurezza Laser-ASL in campo sanitario e Tecnico alla Sicurezza Laser-TSL in campo industriale, di ricerca e nei settori civili e ambientali) sono figure professionali idonee a effettuare attività di sorveglianza fisica e/ o valutazione dei rischi diretti e indiretti relativi all'impiego delle sorgenti di radiazione ottica, che include la valutazione intesa come stima, misura o calcolo dei livelli di esposizione per i lavoratori.
L'ERO, in particolare, possiede le competenze anche nel caso di sorgenti di radiazioni ottiche naturali.
Il documento predisposto prevede due livelli per la figura dell'esperto per le radiazioni non coerenti (ERO) e un unico livello per quella relativa alle radiazioni coerenti (ASL/TSL).
1) Livello base: in grado di valutare gli aspetti gestionali e operativi del rischio da esposizione a sorgenti di radiazione ottica e di potere eseguire valutazioni dei livelli di esposizione dei lavoratori mediante dati forniti dal fabbricante delle attrezzature;
2) Livello specialistico: oltre al livello di base, in grado di effettuare anche misure strumentali sui parametri di funzionamento ed emissione delle sorgenti, sulle grandezze fisiche inerenti l'idoneità degli ambienti in cui tali sorgenti sono installate e di valutare le grandezze dosimetriche con adatti calcoli.
...
A livello internazionale (norma IEC 60825-1) e nazionale (norma CEI EN 60825-1) viene definita la figura del "Laser Safety Officer"(LSO) come "persona che possiede le conoscenze necessarie per valutare e controllare i rischi causati dai laser e ha la responsabilità di supervisione sul controllo di questi rischi", ma senza dettagliare quali siano i compiti e le responsabilità specifici. Recentemente, il CENELEC ha emanato una guida (CLC/TR 50448) nella quale vengono in modo più dettagliato individuati i livelli di competenza del "Laser Safety Officer" il cui compito è di assicurare che siano predisposti adeguati controlli per minimizzare i rischi derivanti dall'uso di apparecchiature laser e che vengano effettuate regolari monitoraggi, tenendone registrazione dei pericoli e dell'efficacia delle misure di controllo.
Nell'ambito delle applicazioni mediche dei laser, la normativa nazionale CEI 76-6 (IEC/TR 60825-8) individua non solo la figura dell'Addetto alla Sicurezza Laser (ASL) ma anche la necessità della sua presenza per apparecchiature laser di Classe 3B e 4.
La normativa prevede una Guida per l'utilizzatore, CEI 76-11 (IEC/TR 60825-14), per applicazioni diverse dalle applicazioni mediche. Tale guida è stata formulata a livello nazionale a seconda delle diverse applicazioni di apparati laser. In particolare:
Essendo in carico al Datore di Lavoro o al Responsabile Legale la piena responsabilità della sicurezza laser, questi dovrebbe assicurare che la persona nominata come ASL o TSL abbia le capacità e le conoscenze, nonché le eventuali risorse, per espletare i compiti previsti.
La normativa italiana prevede quindi due addetti alla sicurezza: l'ASL per le applicazioni mediche e il TSL per le rimanenti applicazioni (nell'industria, nei laboratori, ecc.). Pur essendo simili, in linea di principio, i compiti da assicurare ai fini della sicurezza, tuttavia la valutazione dei rischi, le procedure ed i controlli da applicare devono essere mirati all'impiego dell'apparecchiatura laser e potrebbero presupporre competenze e conoscenze differenti per i due addetti alla sicurezza.
...
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
...
Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Articolo 213 - Campo di applicazione
1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Articolo 214 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm.
Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d’onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;
e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell’irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d’angolo solido per unità di superficie, espressa in watt s metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.
Articolo 215 - Valori limite di esposizione
1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell’ALLEGATO XXXVII, parte I.
2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell’ALLEGATO XXXVII, parte II.
Articolo 216 - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto
riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate
dell’Unione Europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti Direttive comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui all’articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra
le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente Norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti Direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.
Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
1. Se la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d’esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello dell’esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un’apposita segnaletica.
Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppo particolarmente sensibili al rischio.
Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l’obiettivo di prevenire
e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di cui all’articolo 215.
3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell’esposizione;
b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.
...
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