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Nuovo modello formulario di identificazione del rifiuto (FIR) / Note

Nuovo modello FIR

Nuovo modello formulario di identificazione del rifiuto (FIR) / Note Rev. 1.0 2023

ID 19729 | 05.06.2023 / Nota in allegato

Pubblicato nella GU n.126 del 31.05.2023 il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», in vigore dal 15 giugno 2023.

Il regolamento all’articolo 5 illustra le disposizioni generali in merito al nuovo formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Decreto legislativo n. 152 del 2006

Articolo 193 comma 1 - (Trasporto dei rifiuti).

1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al nuovo modello ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore (ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza).

L’acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Decreto legislativo n. 152 del 2006

Articolo 188-bis comma 4 lett. h) - (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:
[...]
h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonche' le responsabilità da attribuire all'intermediario.

Il modello di FIR di cui all’articolo 5 del Decreto 4 aprile 2023 n. 59 è applicabile a partire dal 13 febbraio 2025. Le modalità di compilazione dei citati modelli sono definite con il decreto di cui all’articolo 21, comma 1 del Decreto 4 aprile 2023 n. 59.

Sino alla data di cui al comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 193, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

A decorrere dal 13 febbraio 2025 è abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

Schema - Nuovo FIR Decreto 59/2023

Nuovo modello formulario di identificazione del rifiuto   Schema

...

Decreto 4 aprile 2023 n. 59

Art. 5. Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto

1. È approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell’allegato II.

2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell’allegato II ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

3. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

4. Il formulario di identificazione del rifiuto è vidimato digitalmente con le modalità indicate all’articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2, se in formato digitale.

5. L’acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

[...] Segue in allegato

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1.0 05.06.2023 Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 Certifico Srl
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