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UK REACH: dal 30 Aprile 2021

UK REACH dal 30 Aprile 2021

UK REACH: dal 30 Aprile 2021

Il periodo di transizione della Brexit si è chiuso il 31 dicembre 2020 e l’UK REACH è entrato in vigore nel Regno Unito il 1° gennaio 2021 in sostituzione dell’EU REACH.

Perciò tutte le imprese che fabbricano, importano ed immettono sostanze chimiche sul mercato UK devono assolvere ai nuovi obblighi previsti nell’UK REACH.

Anche per la normativa britannica le imprese devono raccogliere le informazioni sulle proprietà e sugli usi delle sostanze chimiche, che fabbricano o importano oltre una tonnellata all'anno, quindi valutare i pericoli delle sostanze e tutti i potenziali rischi presentati dai relativi usi.

La registrazione si applica alle sostanze, in quanto tali o contenute in miscele o contenute in articoli, se rilasciate in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili, così come già previsto dal REACH comunitario. L’UK REACH mantiene il principio di "una sostanza - una registrazione" (One Substance One Registration) perciò i fabbricanti e gli importatori della stessa sostanza dovrebbero possibilmente effettuare una "registrazione congiunta".

Dal momento che il Regno Unito era in precedenza un Paese membro dell’Unione Europea, le imprese aventi sede nel Regno Unito ed in possesso di registrazioni secondo il REACH comunitario hanno già rispettato i requisiti regolatori per le sostanze. 

A questo proposito l’UK REACH ha previsto un’agevolazione per queste imprese definendo una particolare procedura denominata “Grandfathering”.

1° Fase

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In pratica le imprese britanniche che hanno completato la registrazione REACH di una sostanza chimica, entro 120 giorni dalla fine del periodo di transizione della Brexit (30 Aprile 2021), devono:

- aprire un account sul nuovo sistema UK REACH IT, e
- fornire alcune informazioni iniziali sulla registrazione esistente della sostanza dopodiché il sistema rilascerà il numero di registrazione UK REACH.

In questa fase preliminare le informazioni da fornire sono per lo più quelle indicate nell'allegato VI dell’EU REACH.

2° Fase

Figura 2

Per maggiori informazioni consultare il sito del HSE (Health and Safety Executive).

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