Regolamento POPs | Proposta CE valore limite pentaclorofenolo
ID 12414 | Update 23.02.2021
Pubblicato nella GU L 62/1 del 23.2.2021 il Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione del 16 dicembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri.
Proposta della Commissione recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri
Bruxelles, 16.12.2020, C(2020) 8844 final
L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1021 ("regolamento POP") definisce quale obiettivo del regolamento quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants - "POP") vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sui POP.
Il pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri figurano nell'allegato I del regolamento POP senza valore limite come contaminante non intenzionale in tracce (UTC, Unintentional Trace Contaminant). Nell'UE era impiegato principalmente come pesticida. Al momento dell'inserimento nel regolamento POP si è ritenuto superfluo il valore limite, in quanto non si prevedeva di reperire PCP in miscele e articoli. La Commissione, l'ECHA e alcune autorità competenti degli Stati membri responsabili del regolamento POP hanno di recente ricevuto richieste afferenti al valore limite per la presenza di PCP in articoli. Tali richieste sembrano riguardare la presenza di PCP nei trucioli di recupero destinati alla produzione di pannelli di legno e in materie tessili importate. L'assenza di uno specifico valore limite UTC genera incertezza del diritto poiché i portatori d'interessi non sanno se si applichi un valore limite, né quale valore limite. L'assenza di un valore limite sarebbe interpretata come se fosse applicabile il limite di rilevazione, che sarebbe così basso da creare problemi in alcuni casi, per esempio ostacolando l'immissione in commercio di articoli prodotti con trucioli di legno riciclato.
Sulla scorta delle informazioni attualmente a disposizione, si ritiene opportuno fissare un valore limite per la presenza di PCP sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce (UTC) in sostanze, in miscele o in articoli. Tale UTC chiarirebbe la situazione sotto il profilo giuridico e agevolerebbe l'applicazione della normativa.
In base alle informazioni disponibili, tale valore limite dovrebbe essere fissato a 5 mg/kg (0,0005 % in peso) per la presenza di PCP sotto forma di UTC in sostanze, in miscele e in articoli.
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Fonte: CE
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) | Consolidato
POPs Persistent Organic Pollutants: Convenzioni/Norme/Elenchi[
Regolamento delegato (UE) 2021/277/box-note]