Raccomandazione (UE) 2022/495
Raccomandazione (UE) 2022/495 della Commissione del 25 marzo 2022 relativa al monitoraggio della presenza di furano e di alchil furani negli alimenti
GU L 100/60 del 28.3.2022
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Gli Stati membri dovrebbero, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare, monitorare il furano, il 2-metilfurano e il 3-metilfurano negli alimenti, in particolare in caffè, alimenti per bambini in vasetti (compresi gli alimenti per bambini in contenitori, tubetti e sacchetti), zuppe pronte, patatine, succhi di frutta, cereali per la prima colazione, biscotti, cracker e pane croccante.
Per garantire che i campioni siano rappresentativi, gli Stati membri dovrebbero seguire le procedure di campionamento di cui all’allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione. Anche gli operatori del settore alimentare dovrebbero applicare questa procedura di campionamento o una procedura di campionamento equivalente, garantendo che il campione sia rappresentativo.
Per l’analisi del furano, del 2-metilfurano e del 3-metilfurano in caffè e alimenti per bambini in vasetti, gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero utilizzare un metodo che soddisfi i criteri seguenti:
Parametro |
Criterio |
Specificità |
Nessuna interferenza di matrice o spettro |
Bianchi di campo |
Inferiore al limite di rilevazione (LOD) |
Ripetibilità (RSDr) |
0,66 volte l’RSDR come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata) |
Riproducibilità (RSDR) |
Come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata) |
Recupero |
80 – 110 % |
Limite di rilevazione (LOD) |
Tre decimi del LOQ |
Limite di quantificazione (LOQ) |
Per il caffè: non superiore a 20 μg/kg Per gli alimenti per bambini in vasetti: 5 μg/kg |
Se il metodo di analisi utilizzato consente la determinazione di alchil furani diversi dal 2-metilfurano e dal 3-metilfurano, gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero determinare tali alchil furani.
Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero fornire all’EFSA i risultati del monitoraggio entro il 30 giugno di ogni anno, in linea con le prescrizioni contenute negli orientamenti dell’EFSA sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi e con gli ulteriori obblighi di informazione specifici di tale Autorità.
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