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Raccomandazione (UE) 2022/495

Raccomandazione (UE) 2022/495

Raccomandazione (UE) 2022/495 della Commissione del 25 marzo 2022 relativa al monitoraggio della presenza di furano e di alchil furani negli alimenti

GU L 100/60 del 28.3.2022

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Gli Stati membri dovrebbero, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare, monitorare il furano, il 2-metilfurano e il 3-metilfurano negli alimenti, in particolare in caffè, alimenti per bambini in vasetti (compresi gli alimenti per bambini in contenitori, tubetti e sacchetti), zuppe pronte, patatine, succhi di frutta, cereali per la prima colazione, biscotti, cracker e pane croccante.

Per garantire che i campioni siano rappresentativi, gli Stati membri dovrebbero seguire le procedure di campionamento di cui all’allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione. Anche gli operatori del settore alimentare dovrebbero applicare questa procedura di campionamento o una procedura di campionamento equivalente, garantendo che il campione sia rappresentativo.

Per l’analisi del furano, del 2-metilfurano e del 3-metilfurano in caffè e alimenti per bambini in vasetti, gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero utilizzare un metodo che soddisfi i criteri seguenti:

Parametro

Criterio

Specificità

Nessuna interferenza di matrice o spettro

Bianchi di campo

Inferiore al limite di rilevazione (LOD)

Ripetibilità (RSDr)

0,66 volte l’RSDR come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata)

Riproducibilità (RSDR)

Come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata)

Recupero

80 – 110 %

Limite di rilevazione (LOD)

Tre decimi del LOQ

Limite di quantificazione (LOQ)

Per il caffè: non superiore a 20 μg/kg

Per gli alimenti per bambini in vasetti: 5 μg/kg

Se il metodo di analisi utilizzato consente la determinazione di alchil furani diversi dal 2-metilfurano e dal 3-metilfurano, gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero determinare tali alchil furani.

Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero fornire all’EFSA i risultati del monitoraggio entro il 30 giugno di ogni anno, in linea con le prescrizioni contenute negli orientamenti dell’EFSA sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi e con gli ulteriori obblighi di informazione specifici di tale Autorità.

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