Proposta di regolamento CE rettifica CLP biossido di titanio
Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione dell'8.3.2021 che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
Bruxelles, 8.3.2021
C(2021) 1451 final
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Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così rettificato:
1) nell'allegato II, parte 2, la sezione 2.12 è sostituita dalla seguente:
«2.12. Miscele contenenti biossido di titanio
L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione:
EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.”
L'etichetta dell'imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:
EUH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.”
Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione EUH210.»;
2) nell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, la nota 10 è sostituita dalla seguente:
«La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm.»
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Fonte: CE
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