Piano nazionale per la ricerca dei residui Relazione finale 2018
(ai sensi del Decreto legislativo 16 marzo 2006 n. 158 )
Il Piano Nazionale Residui (di seguito PNR) è un piano di sorveglianza che si attua in Italia per la ricerca dei residui delle sostanze farmacologicamente attive e dei contaminanti negli animali vivi, nei loro escrementi e nei liquidi biologici, negli alimenti per animali e nell’acqua di abbeveraggio nonché nei tessuti e negli alimenti di origine animale. Il campionamento si effettua nella fase di allevamento degli animali e nella prima trasformazione dei prodotti di origine animale.
Gli obiettivi del PNR sono i seguenti:
1) svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate;
2) evidenziare i casi di somministrazione di sostanze non autorizzate o utilizzate a condizioni diverse da quelle autorizzate;
3) verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari, di prodotti fitosanitari e di contaminanti ambientali con i limiti massimi di residui e con i tenori massimi fissati dalle norme comunitarie e nazionali.
Il PNR si struttura tenendo conto di quanto stabilito dal Decreto legislativo 16 marzo 2006 n. 158 , e successive modifiche, recante attuazione dei provvedimenti comunitari:
- direttiva 96/23/CE concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti;
- decisione 97/747/CE che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale;
- decisione 98/179/CE recante modalità d’applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza di talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale.
Il Ministero della Salute (di seguito denominato Ministero) - Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione - è responsabile per:
- l’elaborazione del PNR;
- il coordinamento delle attività dei servizi centrali e regionali incaricati della sorveglianza sui residui;
- la raccolta delle informazioni necessarie a valutare le misure adottate e i risultati ottenuti;
- la trasmissione alla Commissione europea e ad EFSA delle informazioni sul Piano e dei risultati annuali.
Il PNR viene elaborato annualmente, in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, i Laboratori Nazionali di Riferimento per i residui e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, tenendo conto di:
- specifiche richieste della Commissione europea e dei Laboratori Europei di Riferimento per i residui;
- non conformità riscontrate negli anni precedenti;
- variazione delle realtà produttive territoriali;
- segnalazioni di allerta, attivate negli anni precedenti, relative a residui chimici in alimenti e mangimi;
- aggiornamenti scientifici e/o normativi;
- qualsiasi altro elemento ritenuto utile ai fini della sorveglianza dei residui (attività dei NAS, indicazioni da parte del Nucleo di farmacosorveglianza, dati di utilizzo dei farmaci, ecc.).
Le categorie animali e i prodotti di origine animale oggetto di indagine nel PNR sono i seguenti: bovini, suini, ovi-caprini, equini, volatili da cortile, conigli, selvaggina allevata, selvaggina cacciata, acquacoltura, latte, uova e miele.
I gruppi di residui o di sostanze da ricercare, previsti dall’allegato I del Decreto legislativo 16 marzo 2006 n. 158, sono riportati nella Tabella 1.
Il PNR si articola nella ricerca delle sostanze appartenenti ai gruppi sopra riportati, in ciascuna categoria di animali vivi o prodotti di origine animale, ai livelli ed alle frequenze di campionamento previsti dalle norme vigenti.
Il campionamento è eseguito in maniera imprevista, inattesa e in momenti non fissi e in giorni non particolari della settimana, ad intervalli variabili distribuiti sull’intero arco dell’anno, adoperando ogni precauzione atta a garantire che il “fattore sorpresa” nei controlli sia costante. I campioni prelevati in attuazione del PNR sono campioni mirati, vale a dire prelevati con lo scopo di ricercare evidenze di trattamento illecito o verificare la conformità con:
- i limiti massimi di residui delle sostanze farmacologicamente attive - Regolamento (UE) n. 37/2010 e successive modifiche;
- i limiti massimi di residuo definiti per le sostanze contenute nei prodotti fitosanitari - Regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche;
- i tenori massimi definiti per i coccidiostatici ed istomonostatici - Regolamento (CE) n. 124/2009 e successive modifiche, regolamenti comunitari concernenti l’impiego di additivi per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003;
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Fonte: Ministero della Salute
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