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Corte di Cassazione, sez. III Penale, 12 gennaio 2024, n. 1454

Corte di Cassazione  sez  III Penale  12 gennaio 2024  n  1454

Corte di Cassazione, sez. III Penale, 12 gennaio 2024, n. 1454: Sanzioni Penali REACH inapplicabili al distributore

ID 21395 | 20.02.2024 / In allegato

L’art. 16 del D. Lgs. 133/2009 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH), integra un reato proprio. Pertanto, le sanzioni da esso previste per la fabbricazione, immissione sul mercato ed utilizzo di sostanze non conformi alle condizioni di restrizione previste dal REACH non si applicano ai meri distributori.

La sentenza n. 1454/2024 della Corte di Cassazione consente di analizzare la portata applicativa dell’art 16 del D. Lgs. 133/2009, che disciplina le sanzioni applicabili in caso di violazione delle previsioni in materia di restrizioni alla fabbricazione, immissione sul mercato ed utilizzo delle sostanze.

Il D. Lgs. 133/2009 riporta: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro”.

La sanzione è chiaramente prevista solamente per alcune specifiche categorie di soggetti.

L'art 16 del D. Lgs. 133/2009 in combinato disposto con l’art. 2 del medesimo fa emergere che la definizione di tali categorie di soggetti deve essere ricercata all’interno del Regolamento REACH: “1. Ai fini dell'attuazione del presente capo [articoli da 1 a 17 / ndr] si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento ”.

Più precisamente, il Regolamento REACH qualifica le figure in questione in tali temini:

- fabbricante è ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea che fabbrica una sostanza all’interno dell’Unione Europea stessa (punto 9);
- importatore è ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea responsabile dell'importazione (punto 11). Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, l’art. 2, co. 2, D. Lgs. 133/2009 equipara a tale figura anche il rappresentante esclusivo, definito dall’art. 8 del REACH come ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea, nominata da una persona fisica o giuridica che fabbrica una sostanza e che è stabilita al di fuori dell’Unione Europea al fine di adempiere agli obblighi previsti in capo agli importatori;
- utilizzatore a valle è ogni persona fisica o giuridica (diversa dal fabbricante e dall’importatore) stabilita nell’Unione Europea che utilizza una sostanza nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali (punto 13).

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, chiarisce che dal coordinamento di tutte le previsioni sopra richiamate emerge come l’art. 16 del D. Lgs. 133/2009 integri un reato proprio, come tale applicabile unicamente nei confronti dei soggetti espressamente previsti dalla norma stessa.

Cìaso di specie.

Il ricorso in Cassazione era stato presentato da un Società che era stata condannata dal Tribunale di Genova al pagamento della pena di Euro: 30.000,00 di ammenda per avere “partecipato alla distribuzione ulteriore” di colla contenente toluene in misura superiore al limite previsto dalla voce n. 48 dell’Allegato XVII del REACH (1).

Nel giudizio di merito era stato accertato quanto segue:

1. la colla era stata prodotta da una Società terza, avente sede in Italia, presso la quale la Società imputata, al pari di molte altre Società, l’aveva acquistata;
2. la Società imputata riceveva la colla in cisternette da 800 Kg e la confezionava in tubetti collegando tali cisternette ad un macchinario che trasferiva il prodotto al loro interno;
3. la colla così confezionata veniva, poi, rivenduta a grossisti, che la cedevano ai rivenditori finali;
4. la Società imputata non utilizzava in alcun modo, nemmeno per la pulizia dei macchinari, il toluene.

In definitiva, quindi, tale Società risultava riconducibile alla categoria dei distributori, ovvero di quei soggetti che si limitano ad immagazzinare e ad immettere sul mercato una sostanza ai fini della sua vendita a terzi (art. 3, punto 14, Regolamento REACH).

Pertanto, la Corte di Cassazione, in applicazione del ragionamento giuridico di cui sopra, ha statuito che il “difetto della qualifica soggettiva necessaria per l’integrazione del reato esclude la sussistenza del fatto tipico così come contestato” ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Non a caso, d’altronde, quando il legislatore ha voluto prevedere specifiche sanzioni nei confronti dei distributori lo ha previsto espressamente.

Al riguardo, all’art. 10 del D. Lgs. 133/2009, che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro: 3.000,00 ad Euro: 18.000,00 nel caso in cui il distributore (oltre agli altri soggetti della catena di approvvigionamento) non adempia all’obbligo di conservare le informazioni per un periodo di almeno dieci anni: “Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo, l'utilizzatore a valle o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

(1) Tale voce prevede che il toluene non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico.

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