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Regolamento (UE) 2019/37

Regolamento UE 2019 37

Regolamento (UE) 2019/37

della Commissione del 10 gennaio 2019 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

GU L 9/88 dell'11.01.2019

Entrata in vigore: 31.01.2019

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Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (UE) n. 10/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al 31 gennaio 2020 e rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
...

ALLEGATO

Gli allegati I e III del regolamento (UE) n. 10/2011 sono così modificati:

(1) all'allegato I, la tabella 1 è così modificata:

a) le voci relative alle sostanze MCA n. 467, 744, 1066 e 1068 sono sostituite dalle seguenti:

«467

14800

3724-65-0

Acido crotonico

no

 

(35)»

 

45600

«744

18888

080181-31-3

Copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossi-pentanoico

no

no

 

(35)

La sostanza è utilizzata come prodotto ottenuto mediante fermentazione batterica. In conformità alle specifiche indicate nell'allegato I, tabella 4.»

«1066

 

23985-75-3

1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6-dicarbossilato di dimetile

no

no

0,05

 

Da utilizzarsi unicamente come comonomero per la fabbricazione di uno strato di poliestere non destinato al contatto con i prodotti alimentari in un materiale plastico multistrato destinato al contatto unicamente con gli alimenti ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna i simulanti alimentari A, B, C e/o D1. Il limite di migrazione specifica riportato nella colonna 8 si riferisce alla migrazione totale della sostanza e dei suoi dimeri (ciclici e aciclici).»

«1068

 

2530-83-8

[3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano

no

no

 

 

Da utilizzarsi unicamente come componente di agenti plastificanti per l'apprettatura di fibre di vetro da incorporare in materie plastiche a bassa diffusività rinforzate con fibra di vetro [polietilene tereftalato (PET), policarbonato (PC), tereftalato di polibutilene (PBT), poliesteri termoindurenti e resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo] a contatto con i prodotti alimentari. Nelle fibre di vetro trattate non devono essere rilevabili residui della sostanza in quantità superiore a 0,01 mg/kg e a 0,06 mg/kg per ciascuno dei prodotti di reazione (monomeri idrolizzati e dimeri, trimeri e tetrameri ciclici contenenti epossidi).»

 b) sono inserite le seguenti voci secondo l'ordine dei numeri di sostanza MCA:

«1059

147398-31-0

Poli[(R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato)

no

no

(35)

Da utilizzarsi unicamente da solo o mescolato con altri polimeri a contatto con prodotti alimentari ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna il simulante alimentare E.»

 

«1067

616-38-6

Dimetilcarbonato

no

no

 

Da utilizzarsi unicamente:

a) con 1,6-esanediolo per la fabbricazione di prepolimeri del policarbonato utilizzati ad una concentrazione fino al 30 % per la fabbricazione di poliuretani termoplastici con diisocianato di 4,4′-metilendifenile e dioli, quali il polipropilenglicole e l'1,4-butandiolo. Il materiale risultante è utilizzato unicamente in oggetti a uso ripetuto destinati a venire a contatto breve (≤ 30 minuti a temperatura ambiente) con prodotti alimentari ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna i simulanti A e/o B; o

b) per la produzione di altri policarbonati e/o in altre condizioni purché la migrazione di dimetilcarbonato non superi gli 0,05 mg/kg di prodotto alimentare e che la migrazione totale degli oligomeri del policarbonato con un peso molecolare inferiore a 1 000 Da non superi gli 0,05 mg/kg di prodotto alimentare.

(27)»

«1069

75-28-5

Isobutano

no

no

 

a utilizzarsi unicamente come agente espandente.»

 

(2) all'allegato I, tabella 2, è aggiunta la seguente voce:

«35

467

744

1059

0,05

espresso come acido crotonico»

(3) all'allegato I, tabella 3, è aggiunta la seguente voce:

«(27)

In caso di immissione sul mercato di un materiale o di un oggetto finale contenente tale sostanza e prodotto in condizioni diverse da quelle di cui alla tabella 1, colonna 10, lettera a), deve essere accluso ai documenti di supporto di cui all'articolo 16 un metodo ben definito atto a determinare se la migrazione oligomerica rispetta le restrizioni specificate nella tabella 1, colonna 10, lettera b). Tale metodo deve essere adatto all'utilizzo da parte di un'autorità competente per verificare la conformità. Se un metodo idoneo è disponibile al pubblico, si deve fare riferimento a tale metodo. Se il metodo richiede un campione di calibrazione, va fornito all'autorità competente, su richiesta, un numero sufficiente di campioni.»

 (4) all'allegato I, tabella 4, la riga concernente le restrizioni per la voce relativa alla sostanza MCA n. 744 è sostituita dalla seguente:

«Restrizioni

Il limite di migrazione specifica per l'acido crotonico è 0,05 mg/kg di prodotto alimentare»

(5) all'allegato III, punto 4, tabella 3, la terza e la quarta riga sono sostituite dalle seguenti:

«Tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici e prodotti lattiero-caseari con pH ≥ 4,5

Simulante alimentare D1.

Tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici e prodotti lattiero-caseari con pH < 4,5

Simulante alimentare D1 e simulante alimentare B.»

...

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