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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/247

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/247 

ID 21162 | 17.01.2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/247 della Commissione, del 16 gennaio 2024, che approva il di(perossomonosolfato) di(solfato) di pentapotassio triidrogeno come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 2024/247 del 17.01.2024

Entrata in vigore: 06.02.2024

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio (numero CAS: 70693-62-8) per i tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5.

(2) Il bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali), 3 (igiene veterinaria), 4 (settore dell’alimentazione umana e animale) e 5 (acqua potabile), quali descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3) Il 23 settembre 2022 l’autorità di valutazione competente della Slovenia, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato le relazioni di valutazione insieme alle sue conclusioni all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»). L’Agenzia ha discusso le relazioni di valutazione e le conclusioni nel corso di riunioni tecniche.

(4) Durante l’esame del bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio, l’Agenzia ha corretto il nome di tale sostanza attiva in di(perossomonosolfato) di(solfato) di pentapotassio triidrogeno.

(5) In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, in combinato disposto con l’articolo 75, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 6 giugno 2023 il comitato sui biocidi ha adottato i pareri dell’Agenzia, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. In tali pareri l’Agenzia conclude che i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 che contengono di(perossomonosolfato) di(solfato) di pentapotassio triidrogeno possono essere considerati conformi ai criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(6) Tenendo conto dei pareri dell’Agenzia, è opportuno approvare il di(perossomonosolfato) di(solfato) di pentapotassio triidrogeno come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, purché siano rispettate determinate condizioni.

(7) Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, tale da consentire ai portatori di interesse di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il di(perossomonosolfato) di(solfato) di pentapotassio triidrogeno è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 purché siano rispettate le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

Allegato

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Data di scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Di(perossomonosolfato) di(solfato) di pentapotassio triidrogeno

Bis(idrogenosolfato bis(idroperossisolfonil)ossidanide) di pentapotassio

N. CE: 274-778-7

N. CAS: 70693-62-8

≥ 890 g/kg (≥ 89 % p/p)

perossidisolfato dipotassico (impurità rilevante): ≤ 20 g/kg (≤ 2 % p/p)

1° luglio 2025

30 giugno 2035

2

L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti:
1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;
2) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:
i) agli utilizzatori professionali;
ii) agli utilizzatori non professionali;
iii) alle acque superficiali a causa delle emissioni croniche a seguito della disinfezione di piscine private.

3

L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti:
1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;
2) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.

4

L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti:
1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;
2) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.

5

L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti:
1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;
2) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.

(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

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