della Commissione del 20 giugno 2018 che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ...
Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.
Sono consentiti solo i nanomateriali con le seguenti caratteristiche:
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purezza ≥ 98,5 % con la frazione dell'isomero 2,2′-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4-(isoottile)fenolo) non superiore all' 1,5 %;
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solubilità < 5 ng/L in acqua a 25 °C;
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coefficiente di ripartizione (Log Pow): 12,7 a 25 °C;
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non rivestito;
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dimensione media delle particelle D50 (50 % del numero al di sotto di tale diametro): ≥ 120 nm della distribuzione della massa e/o ≥ 60 nm della distribuzione dimensionale numerica.
(*1) In caso di uso combinato di Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol e di Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»;
(*2) In caso di uso combinato di Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol e di Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»