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Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979

Decisione di esecuzione UE 2022 1979

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979 / Modulo e banche dati Seveso III

ID 17889 | 20.10.2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979 della Commissione del 31 agosto 2022 che definisce il modulo e le banche dati per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione

GU L 272/14 del 20.10.2022

_________

Articolo 18, paragrafo 1 direttiva 2012/18/UE

Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante

1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI. Essi forniscono i seguenti dati:
a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo dell'autorità incaricata del rapporto;
b) data, ora e luogo dell'incidente, nome completo del gestore e indirizzo dello stabilimento interessato;
c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente;
d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente;
e) l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni.

Articolo 21, paragrafo 3 direttiva 2012/18/UE

Scambi di informazioni e sistema informativo

3. Per gli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;
b) l'attività o le attività dello stabilimento.
La Commissione predispone e tiene aggiornata una banca dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla banca dati è ristretto alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979 

Articolo 1

1. L’Agenzia europea dell’ambiente, a nome della Commissione, predispone e tiene aggiornate le banche dati elettroniche di cui all’articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/UE.
2. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri si servono delle banche dati elettroniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Per trasmettere le informazioni sugli stabilimenti di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri si servono del modulo di cui all’allegato della presente decisione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse alla Commissione di cui al paragrafo 3 siano aggiornate regolarmente.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2014/895/UE è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2025. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 3

L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023. L’articolo 1, paragrafi da 2 a 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

...

ALLEGATO

che stabilisce il modulo per la trasmissione dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE

Nota:
- Tutti i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.
- I campi non contrassegnati da asterisco hanno una molteplicità di 0-1 nell’infrastruttura Inspire e non sono obbligatori.
- Le informazioni riservate sono indicate come tali con la menzione, per ciascun tipo di dati, dei motivi di rifiuto in conformità dell’articolo 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

1.

Informazioni contestuali

Tipo

Formato

1.1

Identificatore del paese*

Identificazione del paese in cui è situato lo stabilimento oggetto della comunicazione.

1.2

Anno di riferimento*

Anno civile al quale si riferisce la comunicazione.

2

Informazioni relative all’autorità competente per lo stabilimento

Tipo

Formato

2.1

Denominazione dell’autorità competente*

 

2.2

Indirizzo dell’autorità competente*

Indirizzo postale che riporti il numero civico, la via, la città, il codice postale e il paese.

2.3

Indirizzo e-mail dell’autorità competente*

 

2.4

Numero telefonico dell’autorità competente*

 

2.5

Osservazioni

Eventuali osservazioni dell’utente circa l’autorità competente notificante.

3

Informazioni nei casi in cui lo stabilimento Seveso è parte integrante di o coincide con un «sito di produzione» (2)

Tipo

Formato

3.1

InspireId*

Identificatore univoco del «sito di produzione» secondo le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE.

3.2

ThematicId

Identificatore tematico di oggetto del «sito di produzione».

3.3

Geometria*

Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo del sito di produzione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali.

  3.4 Denominazione del sito di produzione* Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale del sito di produzione.  

3.4

Denominazione del sito di produzione*

Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale del sito di produzione.

4

Informazioni sullo stabilimento Seveso

Tipo

Formato

4.1

InspireId*

Identificatore univoco dello stabilimento secondo le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE.

4.2

ThematicId

Identificatore tematico di oggetto della struttura di produzione.

4.3

Soglia dello stabilimento Seveso*

Indicazione della soglia (inferiore o superiore) dello stabilimento ai sensi dell’allegato I della direttiva 2012/18/UE

4.4

Stato*

Stato operativo dello stabilimento (in funzione, in disuso, disattivato).

4.5

Denominazione dello stabilimento*

Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale dello stabilimento.

4.6

Denominazione dell’impresa madre

Un’impresa madre è un’impresa che possiede o controlla la società che gestisce lo stabilimento (ad esempio, detenendo oltre il 50% del capitale sociale o la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci)

- cfr. la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.7

Indirizzo dello stabilimento*

Indirizzo postale dello stabilimento che riporti il numero civico, la via, la città, il codice postale e il paese.

4.8

Geometria*

Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo dello stabilimento) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89

(2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali.

4.9

Tipo di attività* secondo la classificazione NACE di Eurostat

(Se uno stabilimento fa capo a più di un codice NACE, occorre distinguere tra l’attività principale e le attività secondarie.)

Codice NACE: NACE è il sistema di classificazione statistica delle attività economiche dell’Unione europea; utilizza codici a 6 cifre. L’utente è in pratica tenuto a classificare lo stabilimento Seveso in base a questo sistema, utilizzando le prime 4 cifre, in aggiunta o in alternativa ai codici SPIRS.

4.10

Tipo di attività secondo il codice SPIRS.

Si può scegliere una categoria facoltativa di attività secondaria che definisca ulteriormente la natura del pericolo.

(Se uno stabilimento fa capo a più di un codice SPIRS, occorre distinguere tra l’attività principale e le attività secondarie.)

L’utente può comunicare il codice SPIRS.
Tipo di attività da indicare in conformità con i codici SPIRS:
(1) Agricoltura
(2) Attività ricreative e sportive (ad esempio, pista di pattinaggio sul ghiaccio)
(3) Attività minerarie (sterili e processi fisico-chimici)
(4) Lavorazione dei metalli
(5) Lavorazione di metalli ferrosi (fonderie, fusione ecc.)
(6) Lavorazione di metalli non ferrosi (fonderie, fusione ecc.)
(7)Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici
(8)Raffinerie petrolchimiche/di petrolio
(9) Produzione, fornitura e distribuzione di energia
(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)
(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi
(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici
(13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all’ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)
(14) Stoccaggio di GPL
(15) Stoccaggio e distribuzione di gas naturale liquefatto (GNL)
(16) Stoccaggio e distribuzione all’ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)
(17) Produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicidi
(18) Produzione e stoccaggio di fertilizzanti
(19) Produzione di prodotti farmaceutici
(20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti
(21) Risorse idriche e acque reflue (raccolta, fornitura e trattamento)
(22) Installazioni chimiche
(23) Produzione di sostanze chimiche organiche di base
(24) Fabbricazione di plastica e gomma
(25) Produzione e fabbricazione di carta e di pasta di carta
(26) Trattamento del legno e mobili
(27) Fabbricazione e trattamento dei tessili
(28) Industrie alimentari e delle bevande
(29) Ingegneria generale, fabbricazione e assemblaggio
(30) Cantieristica, demolizione e
riparazione navale
(31) Edilizia e lavori di ingegneria edile
(32) Ceramica (mattoni, terracotta, vetro, cemento, ecc.)
(33) Fabbricazione del vetro
(34) Produzione di cemento, calce e gesso
(35) Elettronica e ingegneria elettrica
(36) Centri di movimentazione e trasporto (porti, aeroporti, parcheggi per camion, scali ferroviari di smistamento ecc.)
(37) Settore medico, ricerca e istruzione (ivi compresi gli ospedali, le università ecc.)
(38) Fabbricazione di sostanze chimiche (non specificate altrimenti nell’elenco)
(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell’elenco)

4.11

Link al sito web con informazioni sulla popolazione*

Indirizzo del sito web in cui si trovano le informazioni di cui all’articolo 14 (Informazioni al pubblico) della direttiva 2012/18/UE.

4.12

Link al sito web generico

 

4.13

Data dell’ultima ispezione (5)

 

4.14

Link alle conclusioni dell’ultima ispezione

 

4.15

Osservazioni

 

 

Sostanze trattate nello stabilimento

Tipo

Formato

5.1

Sostanza/e

Nome comune o generico oppure categoria di pericolo.

5.2

Numero CAS

Il numero CAS è un identificativo numerico univoco che designa una sola sostanza chimica, non ha alcun significato chimico e rimanda a numerose informazioni sulla sostanza chimica in questione. Può contenere fino a 10 cifre, raggruppate in tre parti separate da trattini. (http://www.cas.org/content/chemical-substances).

5.3

Quantità

Quantità in tonnellate di ciascuna sostanza pericolosa che determina lo stato Seveso.

5.4

Proprietà fisiche

Condizioni di stoccaggio della sostanza, quali stato (solido, liquido, gassoso), granularità (polvere, granuli ecc.), pressione, temperatura ecc.

5.5

Osservazioni sulla sostanza

 

Collegati

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