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Decreto 20 dicembre 2022

Decreto 20 dicembre 2022   Revisione patenti abilitative gas tossici 2018

Decreto 20 dicembre 2022 / Revisione patenti abilitative gas tossici 2018

ID 18684 | 17.01.2023

Decreto 20 dicembre 2022 - Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018.

(GU n. 13 del 17.01.2023)

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Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, ed in particolare, l’art. 35 rubricato «Revisione delle patenti di abilitazione»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l’art. 7, lettera c) , che demanda alle regioni l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l’art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d) , a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;

Visto il decreto dirigenziale 19 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 70, del 24 marzo 2022, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017;

Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l’«utilizzazione, custodia e conservazione », dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta autorità competente sanitaria;

Considerato che gli addetti all’impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici»; il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;

Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici è soggetta revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell’art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile;

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018.

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Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147
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Art. 35 Revisione delle patenti di abilitazione.

Con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici A tal fine i titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di notificare alla prefettura, che ha proceduto al rilascio della patente, ogni cambiamento di domicilio.

Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare, alla detta prefettura, la patente di abilitazione unitamente ai documenti indicati ai numeri 3 e 4 dell'art. 27 e di data non anteriore a due mesi.

Il prefetto, qualora dall'esame dei documenti e dalle informazioni assunte risultino le condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale indicate negli articoli precedenti, restituisce la patente con un visto attestante l'eseguita revisione.

In ogni tempo, così il Ministero dell'interno, come i prefetti, possono di ufficio fare obbligo al titolare della patente di abilitazione di sottoporsi a speciale revisione per accertare se esso possiede tutti i requisiti prescritti.

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