Decisione di esecuzione (UE) 2021/1839
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 della Commissione del 15 ottobre 2021 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8
GU L 372/27 del 20.10.2021
Entrata in vigore: 09.11.2021
Decisione abrogata dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950
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Articolo 1
La data di scadenza dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 31 ottobre 2022.
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