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Decisione 2010/48/CE

Decisione 2010/48/CE

Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

(GU L 23 del 27.1.2010)
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SCOPO DELLE DECISIONI E DELLA CONVENZIONE

La decisione adotta per conto dell'Unione Europea la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, inclusa nell’allegato alla decisione.

PUNTI CHIAVE

Questa convenzione internazionale mira a garantire che le persone con disabilità godano di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

A tal fine, la convenzione si basa su una serie di principi:

- il rispetto per la dignità, l’autonomia e l’indipendenza delle persone;
- la non discriminazione;
- la partecipazione e l’inclusione nella società;
- il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone;
- la parità di opportunità;
- l’accessibilità, soprattutto dei trasporti, dell’informazione e delle comunicazioni, delle apparecchiature e dei servizi pubblici nelle aree urbane e rurali;
- la parità tra uomini e donne;
- il rispetto per l’identità dei minori con disabilità e per lo sviluppo delle loro capacità.

Gli Stati che sono parti contraenti della convenzione devono adottare tutte le misure necessarie per garantire il progressivo rispetto di questi principi. Essi si impegnano inoltre ad agire a favore dei diritti economici, sociali e culturali delle persone con disabilità.

Inoltre, le persone con disabilità devono essere consultate durante l’elaborazione e l’attuazione della legislazione e delle politiche che le riguardano.

Protezione contro le discriminazioni

Ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità è vietata, e le persone con disabilità ricevono una protezione giuridica effettiva sulla base dell’uguaglianza con le altre persone.

La convenzione contiene disposizioni specifiche relativamente a due gruppi di popolazione:

le donne con disabilità, che sono soggette a discriminazioni multiple. Devono essere adottate misure per garantire il loro pieno sviluppo e la loro indipendenza;
i minori con disabilità, che hanno diritto alla protezione del loro superiore interesse in caso di decisioni che li riguardano e godono anche del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di ricevere un aiuto adeguato.
Gli Stati che sono parti contraenti della convenzione si impegnano a combattere gli stereotipi e a fare conoscere meglio le capacità delle persone con disabilità.

Diritti riconosciuti dalla convenzione

La convenzione afferma una serie di diritti e di libertà che devono essere riconosciuti alle persone con disabilità. Si tratta in particolare:

del diritto alla vita;
della protezione in situazioni di rischio e di emergenza umanitaria;
del riconoscimento della personalità e della capacità giuridica, soprattutto al fine di accedere alla proprietà e alla libera gestione finanziaria, sempre restando protetti dagli abusi;
dell’accesso alla giustizia attraverso accomodamenti procedurali;
della libertà e della sicurezza;
del diritto di non essere sottoposti a tortura, a pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti;
del diritto di non essere sottoposti a sfruttamento, violenza e maltrattamenti;
della protezione dell’integrità fisica e mentale;
del diritto di circolare liberamente, di scegliere il luogo di residenza e la nazionalità;
della vita indipendente e dell’inclusione nella società;
della mobilità personale, in particolare attraverso apparati e tecnologie di supporto alla mobilità;
della libertà di espressione e di accesso all’informazione;
del rispetto della vita privata;
del rispetto del domicilio e della vita familiare;
del diritto all’istruzione;
dell’accesso ai servizi sanitari;
dell’abilitazione e della riabilitazione, attraverso la piena realizzazione del potenziale fisico, mentale, sociale e professionale;
del diritto al lavoro, senza discriminazioni e in condizioni eque e favorevoli;
del diritto ad adeguati livelli di vita e alla protezione sociale;
della partecipazione alla vita politica e pubblica, comprese le votazioni e le elezioni;
della partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport.

Applicazione della convenzione

Le azioni di cooperazione internazionale intraprese devono includere persone con disabilità, in particolare in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti.

Gli Stati istituiscono uno o più punti di contatto responsabili dell’applicazione della convenzione e di informare il pubblico riguardo alla convenzione. Essi devono istituire un meccanismo indipendente di monitoraggio dell’attuazione della convenzione. La società civile deve essere pienamente coinvolta nel processo di monitoraggio delle azioni.

Infine, ogni Stato deve presentare un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi, entro due anni dalla sua adesione alla convenzione.

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