Il Deposito dei prodotti fitosanitari: Requisiti e Normativa / Ed. 2022
ID 16232 | 26.03.2022 / Documento completo allegato
Il Documento illustra con esempi, i requisiti e le caratteristiche tecniche del deposito dei Prodotti fitosanitari obbligatoriamente previsto dal Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e dal Piano Attuativo Nazionale per l'uso sostenibile dei P.F. (PAN) (recepito con il Decreto 22 gennaio 2014). Il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 194, già prescriveva, che i prodotti fitosanitari "devono conservati ed impiegati correttamente dagli utilizzatori in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta".
Il Regolamento (CE) N. 1107/2009 norma all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari:
Il Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 prescrive all’articolo 17 che la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, nonché delle rimanenze e dei relativi imballaggi non devono rappresentare un pericolo per la salute umana e l’ambiente; nell’allegato VI del Piano Attuativo Nazionale per l'uso sostenibile dei P.F. (PAN) sono riportati gli obblighi che, dal il 1 gennaio 2015, devono essere rispettati da tutti gli utilizzatori professionali.
Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio, deve essere ad uso esclusivo e va considerato come un luogo riservato il cui accesso è consentito unicamente agli utilizzatori professionali, muniti del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari.
A. Caratteristiche
Il deposito, anche temporaneo, è obbligatorio; non è possibile, neppure per tempi brevi, conservare i prodotti fitofarmaci in ambienti non adibiti allo scopo.
Le tipologie di deposito
- Locale apposito/specifico;
- Struttura stabile in muratura;
- Stanza specifica indipendente;
- Container ad uso specifico;
- Area specifica all’interno di un magazzino, realizzata con delimitazione con pareti o rete metallica;
- Armadio apposito, per piccole quantità.
Requisiti generali
- Porta con chiusura di sicurezza, da mantenere chiusa;
- Impianto elettrico sicuro e assenza nel locale di caldaie, bruciatori a gas o stufe elettriche;
- Sulla porta o sulla parete esterna deve essere affissa la segnaletica di sicurezza;
- In prossimità dell’entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza (115, 118, Centro Antiveleni).
Possono essere conservati nel deposito, oltre ai prodotti fitosanitari:
- concimi utilizzati in miscela con i prodotti fitosanitari;
- temporaneamente i contenitori vuoti, i prodotti scaduti o non più utilizzabili, purché in zone identificate e separati dagli altri prodotti;
- prodotti o attrezzature direttamente collegati all’uso dei prodotti fitosanitari.
Aspetti strutturali
Il deposito deve:
- essere aerato, dotato di finestre o feritoie sufficienti al ricambio d’aria e protette con griglie per impedire l’entrata di animali essere ubicato in luogo asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici, preferibilmente in prossimità dell’area attrezzata per il riempimento dell’irroratrice; essere dotato di sistemi di contenimento di sversamenti accidentali per impedire contaminazioni;
- essere dotato di scaffali a ripiani in materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
Anche il deposito costituito da armadio deve essere chiuso a chiave, dotato di griglia che consenta la ventilazione e provvisto all’interno di bacini di contenimento.
Quando siano presenti strumenti per il dosaggio dei prodotti fitosanitari quali bilance, cilindri graduati, ecc., debbono essere puliti dopo ogni utilizzo e conservati nel deposito/armadio.
Divieti
- Lasciare incustodito l’accesso;
- Fumare ed accendere fuochi in prossimità del deposito;
- Stoccare altri prodotti o attrezzature, sostanze alimentari, mangimi, nel locale dedicato o nel locale dove sia ubicata l’area specifica o l’armadio apposito.
Dotazioni di sicurezza e sicurezza del personale
In prossimità del deposito devono essere disponibili:
- Strumenti di primo soccorso;
- Materiale ed attrezzature idonee a tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto;
- Dispositivi di protezione individuali, in armadietto dedicato, da indossare per manipolare i prodotti e per eventuali tamponamenti di sversamenti;
- Schede di sicurezza aggiornate, per una tempestiva consultazione in caso di emergenza.
Modalità di conservazione
- Conservare i prodotti nei loro contenitori originali con etichette integre e leggibili;
- Proteggere le confezioni in carta (es. sacchi dei formulati in polvere) dal contatto con spigoli e margini taglienti;
- Controllare che le confezioni non siano danneggiate o deteriorate, prima di movimentarle; eventualmente isolarle e riporle in altri contenitori a tenuta con le etichette ben in vista;
- Posizionare sempre:
- - i prodotti liquidi nei ripiani più bassi e quelli in polvere in alto;
- - i prodotti più tossici e più pesanti nei ripiani più bassi e quelli meno tossici in alto
B. Esempi
Locale stoccaggio prodotti fitosanitari
La Struttura
Il Magazzino/Deposito dei Fitofarmaci sia esso considerato come locale adibito o armadio dedicato, deve essere ubicato lontano dalle aree più sensibili all’inquinamento (corsi d’acqua, aree di stoccaggio prodotti alimentari/mangimi, aree di stoccaggio imballaggi, aree di allevamento animali da cortile, ecc). Il locale adibito a deposito può essere ricavato in un idoneo ambiente in muratura o attraverso la delimitazione/chiusura con rete metallica di una parte di un magazzino pre esistente.
Non sono idonei locali/ parti di locali e/o strutture (es. armadi) che non siano ignifughi (es. legno, materiale isolante ecc.).
Nel Magazzino deve essere assicurata una buona luminosità e areazione.
Armadio stoccaggio prodotti fitosanitari all'interno locale
Armadio stoccaggio prodotti fitosanitari liquidi e solidi
Accesso
Gli accessi al magazzino fitofarmaci devono essere sempre chiusi a chiave quando esso rimane incustodito. Sulla porta di entrata del Magazzino devono essere esposti adeguati cartelli di segnalazione di Pericolo “Sostanze Velenose”, “Sostanze Infiammabili” e di Divieto “Accesso ad Estranei”.
In prossimità del Magazzino occorre esporre bene in vista l’Elenco con i Numeri Telefonici di Emergenza ed eventuali Procedure di Emergenza (Antincendio, Primo Soccorso, ecc.).
Contenimento sversamenti
In prossimità della porta, se assenti bacini di contenimento interni, deve essere previsto un cordolo di altezza adeguata al contenimento di eventuali sversamenti (es. 15 cm) così da formare con il pavimento e le pareti un bacino di contenimento in caso di perdite e/o sversamenti di prodotto. Nel caso di depositi realizzati mediante delimitazione/chiusura con rete metallica di parte di magazzino pre esistente, la rete metallica deve essere inserita su di un cordolo di altezza di 15 cm, oppure si può prevedere una pendenza del pavimento e un pozzetto a fondo cieco in grado di raccogliere eventuali sversamenti. In caso di armadi dedicati deve essere previsto un idoneo bacino di contenimento al di sotto dell’armadio stesso.
Sistemi raccolta sversamenti
Un contenitore con materiale assorbente inerte (Sabbia) con relativi attrezzi per la raccolta (Scopa e Paletta) devono essere presenti all’interno del Magazzino per potere intervenire in caso di sversamenti di Prodotti Fitosanitari
Cartello Materiale per sversamenti
DPI Lavaocchi
In prossimità del Magazzino Fitofarmaci deve essere presente un punto acqua con relativo dispositivo lava occhi es. “tubo lava occhi” individuato da apposito cartello.
Cassetta PS
In prossimità del Magazzino (ma non dentro) deve essere presente una idonea Cassetta di Pronto Soccorso individuata da idoneo cartello. I Prodotti all’interno della Cassetta di Pronto Soccorso devono essere sempre in corso di validità e non scaduti.
Estintore
In prossimità del Magazzino deve essere collocato almeno un estintore. Tale estintore va revisionato secondo la normativa vigente (ogni 6 mesi).
Contenitori vuoti
I contenitori vuoti di fitofarmaci, una volta bonificati con triplo risciacquo al momento del loro svuotamento, vanno chiusi con il loro tappo, immessi in un idoneo sacco identificato con etichetta e conservati in un area dedicata ed identificata del Deposito Fitofarmaci in attesa di smaltimento. In alternativa possono essere stoccati in altro ambiente dedicato, chiuso a chiave, il cui accesso è proibito ai non autorizzati.
Cartello Contenitori vuoti non bonificati
C. Normativa
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Art. 3 Disposizioni generali
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3) essere conservati ed impiegati correttamente dagli utilizzatori in conformita' a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta
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Art. 17 Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze
1. Fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente:
a) stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
b) manipolazione, diluizione e miscela dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione;
c) manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
d) smaltimento dopo l'applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi;
e) pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;
f) recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.
2. Gli utilizzatori professionali e, ove pertinente, i distributori, quali produttori e detentori di rifiuti sono obbligati al recupero o allo smaltimento dei prodotti fitosanitari inutilizzati o scaduti, le rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
3. Il Piano individua, nel rispetto delle norme vigenti, le azioni necessarie e le misure appropriate per la corretta attuazione delle indicazioni riportate ai commi 1 e 2, nonché misure per evitare, nel caso di prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori non professionali, manipolazioni pericolose e, nel caso di prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori professionali, fuoriuscite nelle aree destinate al loro stoccaggio.
A.6 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze (articolo 17 del decreto legislativo n. 150/2012)
Nell’allegato VI, sono riportati gli obblighi che devono essere rispettati per una corretta manipolazione e un idoneo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e per il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze. Entro il 1° gennaio 2015 dovranno essere rispettate da tutti gli utilizzatori professionali le disposizioni riportate nell’allegato VI. Fino alla stessa data si applicano le disposizioni vigenti.
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ALLEGATO VI Indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze
1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari Fatte salve le disposizioni previste dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e s.m.i. e le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l’ambiente.
1. Il deposito dei prodotti fitosanitari obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all’uso dei prodotti fitosanitari. Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi. Possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un’area specifica all’interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel locale dove è ubicata l’area specifica o l’armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l’ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l’ambiente, le acque o la rete fognaria.
4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.
5. Il deposito o l’armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell’aria. Le aperture per l’aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l’entrata di animali.
6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l’uso e conservati all’interno del deposito o armadietto.
9. L’accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l’accesso dall’esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
12. Sulle pareti in prossimità dell’entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.
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Sulla parete esterna vanno apposti cartelli di pericolo indicanti la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro come prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La segnaletica indica e identifica i comportamenti vietati, gli avvertimenti relativi alla presenza di materiale pericoloso, i comportamenti obbligatori per l’impiego, le indicazioni di salvataggio, soccorso e antincendio. Sulle pareti, vicino all’ingresso, devono essere ben visibili i numeri di emergenza 118 e 115.
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