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Direttiva Seveso III: calcolo assoggettabilità stabilimento rifiuti

Seveso III calcolo assoggettabilita  rifiuti

Direttiva Seveso III: esempio calcolo verifica assoggettabilità stabilimento rifiuti

Il Documento allegato illustra un esempio di calcolo/verifica di applicabilità della Direttiva 2012/18/UE SEVESO III (D.Lgs. 105/15) per quanto concerne uno stabilimento che tratta rifiuti, i quali sono equiparati a "miscele" (criteri classificazione 4.1.3) Regolamento (CE) 1272/2008 CLP, e possono far rientrare l'attività all’interno di una o più categoria di cui all'Allegato I della SEVESO III in base alle quantità limite (inferiore e superiore) in tonnellate dei rifiuti stessi.

Sono disponibili le SDS delle sostanze pericolose di composizione del rifiuto.

Uno stabilimento è soggetto al D.Lgs. 105/15 se in esso sono presenti sostanze e/o miscele pericolose elencate nell’Allegato 1 al decreto in quantitativi superiori ai valori limite in esso stabiliti. Occorre precisare che per "presenza di sostanze pericolose" la normativa Seveso intende la presenza, reale o prevista di  sostanze/miscele sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente generarsi in caso di incidente.

L’Allegato 1 al D.Lgs. 105/15 è strutturato in due parti. La prima riporta una serie di categorie di pericolo tratte dal Regolamento (CE) 1272/2008 CLP, mentre la seconda parte individua un elenco di sostanze pericolose specifiche. A ciascuna categoria di pericolo (Parte 1) o sostanza nominale (Parte 2) sono associate due quantità limite: il superamento del primo valore obbliga il gestore alla trasmissione alle autorità competenti di una Notifica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 105/15 (stabilimenti di soglia inferiore), mentre il superamento del secondo valore richiede anche la redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art. 15 (stabilimenti di soglia superiore).

La Parte 1 dell’allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 è suddivisa in quattro sezioni, che raggruppano alcune categorie tratte dal Regolamento CLP, relative a:

- pericoli per la salute (tossicità acuta e specifica per organi bersaglio)
- pericoli fisici (ad esempio gli aerosol infiammabili, i gas comburenti, i liquidi infiammabili)
- pericoli per l’ambiente (tossicità acuta e cronica)
- altri pericoli.

La parte 2 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 riporta un elenco di 48 sostanze o famiglie di sostanze pericolose specifiche (ad esempio cloro, metanolo, ossigeno, prodotti petroliferi).

Ai fini dell'assoggettabilità di uno stabilimento al D.Lgs. 105/15 occorre dapprima verificare se le sostanze/miscele detenute appartengono all'elenco di cui alla parte 2; altrimenti è necessario verificare se tali sostanze/miscele appartengono alle categorie di pericolo di cui alla parte 1. Se in entrambi i casi non sono superate le rispettive soglie, si applica la regola delle sommatorie (nota 4 Allegato I).

Download Allegato I Seveso III

La nota 5 all’allegato I della Direttiva 2012/18/UE Seveso III (D.Lgs. 105/15) fa riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e menziona esplicitamente i rifiuti. Inoltre i rifiuti sono trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela. È obbligo del gestore individuare la classificazione di questa miscela.
...

Definizione di miscela ai sensi del CLP:

“8) miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze” Equiparando il rifiuto ad una “miscela” a tutti gli effetti, bisogna classificarla come tale sulla base della composizione % ed il numero di sostanze presenti all’interno (avvalendosi del criterio del valore soglia).

Successivamente, dopo aver utilizzato il metodo dei valori soglia e aver identificato la natura di pericolo del rifiuto, è necessario inserire la miscela all’interno della Categoria Seveso corrispondente più opportuna.

I gestori di rifiuti devono effettuare una autoclassificazione dei rifiuti in modo da poterli eventualmente gestire in applicazione della Seveso III.


Per stabilire se uno stabilimento che tratta sostanze o miscele pericolose (rifiuti) è soggetto a Seveso III, occorre determinare la quantità delle sostanze presenti elencate in Allegato I, secondo i criteri di cui alle note da 1 a 21.

Di seguito si riportano le principali definizioni relative al D.Lgs. 105/15:

- stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore.

Vengono precisati:

- "stabilimento di soglia inferiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell’allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1;

- "stabilimento di soglia superiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1;

- stabilimento adiacente: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

- nuovo stabilimento: uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito dopo il 01 Giugno 2015, o un sito di attività che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa 01 Giugno 2015 o successivamente tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose; 

- stabilimento preesistente: uno stabilimento che il 31 Maggio 2015 rientra nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 01 Giugno 2015, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore; 

- altro stabilimento: un sito di attività che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 01 Giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi dal “nuovo stabilimento”; 

- sostanza pericolosa: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;

- miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze. 
_______

L’esempio è sviluppato su rifiuto dove sono identificate le sostanze principali che lo compongono, dalla SDS delle stesse è determinata la classificazione dell'attività in Seveso III.

Seveso III rifiuti 0

Cap. 4.1.3. Criteri di classificazione delle miscele 4.1.3.1. (CLP)

Download Criteri Classificazione Miscele CLP Cap. 4.1.3
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1. Calcolo tossicità acuta

Calcolo PERICOLO PER L'AMBIENTE per la Miscela

Tabella 4.1.1 Classificazione di una miscela in funzione del pericolo a breve termine (acuto), in base alla somma dei componenti classificati

Seveso III rifiuti 1

Per la miscela nella SDS M non è specificato, quindi si assume M=1

ACUTO 1 (2,5 + 1,5) x M (1) = 4 < 25%  | NO ACUTO 1 

2. Calcolo tossicità cronica
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Seveso III rifiuti 3
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Allegato I

PARTE 1 Categorie delle sostanze pericolose

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:

Seveso III 5
segue

PARTE 2 
Sostanze pericolose specificate

Seveso III 6
segue

NOTE ALL'ALLEGATO 1

1. Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel Regolamento (CE) 1272/2008 CLP nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.

3. Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento.

Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento.

Regola delle sommatorie

4. Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.

Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applicano le seguenti regole per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni del presente decreto.

Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma:

q 1 /Q U1 + q 2 /Q U2 + q 3 /Q U3 + q 4 /Q U4 + q 5 /Q U5 + … è maggiore o uguale a 1,

dove q x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,
e QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato.

Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma:

q 1 /Q L1 + q 2 /Q L2 + q 3 /Q L3 + q 4 /Q L4 + q 5 /Q L5 + … è maggiore o uguale a 1,

dove q x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,
e Q LX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato.

Queste regole vanno utilizzate per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, ognuna di esse deve essere applicata tre volte:

a) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;

b) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive,  perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;

c) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.

Le disposizioni pertinenti del presente decreto si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.
 

Regola delle sommatorie - Esempio

Dati

P2 GAS INFIAMMABILI Gas = q1= 40 (Pericolo fisico)
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 = q2 =80

Seveso III 7

Stabilimenti di soglia superiore:
Seveso III 8

Stabilimenti di soglia inferiore:

Seveso III 10

A. Lo Stabilimento è di soglia superiore



Pericoli salute - H

Seveso III 11
segue

Pericoli fisici - P

Seveso III 12
segue

Pericoli per l'ambiente - E

Seveso III 13
segue

B. Nel caso in esempio le regole sono applicabili solo 1 volta in quanto presenti solo "Pericoli fisici - P"

5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto.

6. Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classificazioni, ai fini del presente decreto si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola di cui alla nota 4, è usata la quantità limite inferiore per ciascun gruppo di categorie di cui alle note 4, lettera a), 4, lettera b) e 4, lettera c) corrispondente alla classificazione pertinente.

7. Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H 301) rientrano nella voce H2 TOSSICITÀ ACUTA nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.

8. La classe di pericolo «Esplosivi» comprende articoli esplosivi (cfr. l'allegato I, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008). Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini del presente decreto. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini del presente decreto.

9. È necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening di cui all'appendice 6, parte 3, delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri (Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite)1 stabilisce che la sostanza o miscela può avere proprietà esplosive.

10. Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria P1a, tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 1.4 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

11.1. Gli aerosol infiammabili sono classificati sulla base del D.P.R. n. 741 del 21 luglio 1982 e s.m.i. emanato in attuazione della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol2(Direttiva sui generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente infiammabili» e «infiammabili» di cui alla direttiva 75/324/CEE corrispondono agli aerosol infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

11.2. Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.

12. Secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35 °C se sono stati ottenuti risultati negativi nel test di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria.

13. Nitrato di ammonio (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi
Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conformemente al «trough test» delle Nazioni Unite (cfr. Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite, parte III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:
- compreso tra il 15,75 % 3 e il 24,5 % 4 in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi5;
- uguale o inferiore al 15,75 % in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili.

14. Nitrato di ammonio (1 250/5 000): formula del fertilizzante
Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio che soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 e il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:
- superiore al 24,5 % in peso, a eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,
- superiore al 15,75 % in peso per miscele di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,
- superiore al 28 %6 in peso, per le miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %.

15. Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico
Include nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:
- compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili,
- superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 % di sostanze combustibili.
Comprende, inoltre, soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso.

16. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti senza specifiche («off-specs») che non hanno superato la prova di detonabilità. Include:
- materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio, di cui alle note 14 e 15, restituiti dall'utente finale a un produttore, a un deposito provvisorio o a un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note
14 e 15;
- i fertilizzanti di cui alla nota 13, primo trattino, e alla nota 14 del presente allegato che non soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

17. Nitrato di potassio (5 000 / 10 000)
Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.
18. Nitrato di potassio (1 250 / 5 000)
Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.

19. Biogas potenziato
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il biogas potenziato può essere classificato nella voce.

18 della parte 2 del presente allegato, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1 %.

20. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine
Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:

21. Nei casi in cui tale sostanza pericolosa ricade nella categoria liquidi infiammabili P5a o liquidi infiammabili P5b, ai fini del presente decreto si applicano le quantità limite più basse.

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