Batterie: restrizioni relative alle sostanze | Reg. (UE) 2023/1542
ID 20221 | 22.08.2023 / In allegato Documento completo
Pubblicato nella GU L 191/1 del 28 luglio 2023 il Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
Entrata in vigore: 17.08.2023
Applicazione a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma e nelle altre disposizioni del regolamento.
Le seguenti disposizioni si applicano come segue:
- l’articolo 11 si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;
- l’articolo 17 e il capo VI si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
- Il capo VIII si applica a decorrere dal 18 agosto 2025.
La direttiva 2006/66/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025.
Tuttavia, le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi come indicato di seguito:
- l’articolo 11 fino al 18 febbraio 2027;
- l’articolo 12, paragrafi 4 e 5, fino al 31 dicembre 2025, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative alla trasmissione dei dati alla Commissione, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2027;
- l’articolo 21, paragrafo 2, fino al 18 agosto 2026.
L’uso di sostanze pericolose nelle batterie deve essere soggetto a restrizioni in primo luogo alla fonte al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente e gestire la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Il presente regolamento integra il regolamento (CE) n. 1907/2006 e il regolamento (CE) n. 1272/2008 e consente l’adozione di misure di gestione dei rischi connesse alle sostanze che comprendano la fase dei rifiuti.
Oltre alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono stabilite restrizioni per la presenza di mercurio, cadmio e piombo in alcune categorie di batterie.
Ai fini di ulteriori restrizioni relative alle sostanze presenti nelle batterie o utilizzate nella loro fabbricazione, sarà opportuno effettuare una mappatura delle sostanze che destano preoccupazione, definite nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili come sostanze che hanno un effetto cronico sulla salute umana o sull’ambiente, quali le sostanze che figurano nell’elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma anche quelle che ostacolano il riciclaggio di materie prime secondarie sicure e di alta qualità, nel contesto della valutazione delle sostanze prevista nel piano d’azione comune per la valutazione pubblicato nel sito web dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Restrizioni relative alle sostanze
Articolo 6 Regolamento (UE) 2023/1542
In aggiunta alle restrizioni di cui all’allegato XVII “Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi” del regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH e all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*) della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, le batterie non contengono sostanze per le quali l’allegato I del regolamento prevede una restrizione a meno che le condizioni di tale restrizione siano soddisfatte.
(*) Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) "Prevenzione" direttiva 2000/53/CE
2. a) Gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all'allegato II alle condizioni ivi specificate.
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Allegato I Regolamento (UE) 2023/1542 Restrizioni sulle sostanze
In caso di rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente derivante dall’uso di una sostanza nella fabbricazione delle batterie o dalla presenza di una sostanza nelle batterie al momento della loro immissione sul mercato o insorgente nelle successive fasi del loro ciclo di vita, ivi compreso in fase di cambio di destinazione o in fase di trattamento dei rifiuti di batterie, che non è adeguatamente controllato e deve essere affrontato a livello di Unione, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 89 per modificare le restrizioni di cui all’allegato I, a norma della procedura di cui agli articoli 86, 87 e 88.
Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, elabora una relazione sulle sostanze che destano preoccupazione, vale a dire le sostanze che hanno effetti nocivi sulla salute umana o sull’ambiente o che ostacolano il riciclaggio di materie prime secondarie sicure e di alta qualità, presenti nelle batterie o utilizzate nella loro fabbricazione.
[...] Segue in allegato
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