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Linee guida requisiti sostanze negli articoli - ECHA


Guidance on requirements for substances in articles

Update 18.10.2017

Pubblicazione in IT

ECHA June 2017 Ed. 4.0

Questo documento aiuta i produttori e gli importatori di articoli a capire se hanno degli obblighi imposti da REACH, in particolare in relazione alla registrazione e alla notifica di cui all'Articolo 7, e in relazione alle comunicazioni nella catena d'approvvigionamento di articoli di cui all'Articolo 33.

L'ECHA ha pubblicato un aggiornamento completo alla sua Guida sui requisiti per le sostanze negli articoli. Dà maggiore chiarezza agli obblighi di comunicazione e di notifica delle aziende quando le materie di grande preoccupazione sono contenute negli articoli.

Articolo 7 Reg. REACH

Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli

1. Ogni produttore o importatore di articoli presenta una registrazione all'Agenzia per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
b) la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.
La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

2. Ogni produttore o importatore di articoli notifica all'Agenzia, a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se una sostanza soddisfa i criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
b) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso.

3. Il paragrafo 2 non si applica se il produttore o l'importatore può escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento. In tali casi il produttore o l'importatore fornisce istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo.

4. Le informazioni da notificare comprendono i seguenti elementi:
a) l'identità e i dati del fabbricante o dell'importatore come specificato nell'allegato VI, punto 1, ad eccezione dei loro siti di uso;
b) il/i numero/i di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, se disponibili;
c) l'identità della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;
d) la classificazione della o delle sostanze come specificato nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2;
e) una breve descrizione dell'uso o degli usi della o delle sostanze in quanto componente dell'articolo come specificato nell'allegato VI, punto 3.5 e degli usi dello o degli articoli;
f) la fascia di tonnellaggio della o delle sostanze (ad esempio, 1-10 tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).

5. L'Agenzia può assumere decisioni che prescrivono ai produttori o agli importatori di articoli di presentare una registrazione, a norma del presente titolo, per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori a 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
b) l'Agenzia ha motivo di sospettare che:
i) la sostanza sia rilasciata dagli articoli; e
ii) il rilascio della sostanza dagli articoli presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente;
c) la sostanza non è soggetta al paragrafo 1.
La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle sostanze che sono già state registrate per tale uso.

7. A decorrere dal 1o giugno 2011 i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano sei mesi dopo che una sostanza è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

8. Le misure destinate a dare attuazione ai paragrafi da 1 a 7 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3.

Articolo 33 Reg. REACH

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

1. Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti
a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

2. Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

...

Table of Contents
1 GENERAL INTRODUCTION
1.1 What is this guidance about and who is it for?
1.2 Structure of the guidance
1.3 Examples in the guidance
2 DECIDING WHAT IS AN ARTICLE UNDER REACH
2.1 The function of an object
2.2 The shape, surface and design of an object
2.3 Deciding whether an object is an article or not
2.4 What is a complex object?
2.5 Packaging .
2.6 Documenting conclusions
3 REQUIREMENTS FOR CANDIDATE LIST SUBSTANCES IN ARTICLES
3.1 Candidate List substances
3.2 Communication and notification of Candidate List substances in articles.
3.2.1 Communication of information down the supply chain
3.2.2 Notification of Candidate List substances in articles
3.2.3 How to determine the concentration and the tonnage of a Candidate List substance in articles (communication and notification obligations)
3.3 Exemptions from notification obligation
3.3.1 Exemption of substances already registered for that use
3.3.2 Exemption based on “exclusion of exposure”
3.4 What information to communicate and to notify
3.4.1 Communicating information according to Article 33
3.4.2 Notifying information to ECHA according to Article 7
4 REQUIREMENTS FOR SUBSTANCES INTENDED TO BE RELEASED FROM ARTICLES
4.1 Intended release of substances from articles
4.2 Registration requirements for substances intended to be released from articles
4.2.1 Critical concentration level for substances in a mixture intended to be released
4.3 Exemptions from registration requirements for substances intended to be released
4.3.1 General exemptions from registration requirements
4.3.2 Exemption of substances already registered for that use
4.4 Registration of substances in articles
5 OBTAINING INFORMATION ON SUBSTANCES IN ARTICLES
5.1 Information via the supply chain
5.1.1 Standardised REACH information from suppliers in the EU
5.1.2 Voluntary information tools to exchange information on articles
5.1.3 Requesting information up the supply chain
5.1.4 Evaluation of information received from suppliers
5.2 Chemical analysis of substances in articles
5.2.1 Challenges of chemical analyses
5.2.2 Planning chemical analyses of substances in articles
APPENDIX 1. TOPICS COVERED BY OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
APPENDIX 2. PARTS OF THE REACH REGULATION OF PARTICULAR RELEVANCE FOR SUPPLIERS OF ARTICLES
APPENDIX 3. BORDERLINE CASES BETWEEN ARTICLES AND SUBSTANCES/MIXTURES IN CONTAINERS OR ON CARRIERS
APPENDIX 4. EXAMPLES OF SETTING THE BORDERLINE BETWEEN SUBSTANCES/MIXTURES AND ARTICLES IN THE PROCESSING SEQUENCE OF NATURAL OR SYNTHETIC MATERIALS
APPENDIX 5. HINTS FOR FACILITATING THE FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR CANDIDATE LIST SUBSTANCES IN ARTICLES
APPENDIX 6. ILLUSTRATIVE CASES FOR CHECKING IF THE REQUIREMENTS UNDER ARTICLES 7 AND 33 APPLY

Fonte: ECHA

Normativa di riferimento:

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 REACH

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