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Guida per le esenzioni a norma dall'Articolo 5(8) della Direttiva RoHS

Guida per le esenzioni a norma dall'Articolo 5(8) della Direttiva RoHS - Draft

Allegato il Modello di Richiesta esenzione

La domanda di concessione, di rinnovo o di revoca di un’esenzione è inoltrata alla Commissione in conformità dell’allegato V (Art. 5).

La direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) limita l'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AAE) immesse nel mercato europeo.

Se un articolo rientra nell'ambito di applicazione delle apparecchiature stabilite dalla direttiva RoHS 2, deve essere controllato assicurando che non includa una delle sostanze con i limiti prescritti.

Le sostanze regolamentate sono elencate nell'allegato 2 della direttiva, così come la quantità massima tollerata di sostanza contenuta nel materiale.

Al momento l'elenco delle sostanze ed i valori tollerati inclusi sono:

- Piombo (Pb), (0,1%)
- Mercurio (Hg), (0,1%)
- Cadmio (Cd), (0,01%)
- Cromo esavalente (cromo VI, Cr + 6), (0,1%)
- bifenili polibromurati (PBB), (0,1%)
- eteri di difenile polibromurato (PBDE), (0,1%)

È necessario essere consapevoli che la legislazione può prevedere modifiche della lista delle sostanze e/o soglie di volta in volta tollerate, in corrispondenza di sviluppi tecnologici e della evoluzione scientifica.

La direttiva include alcuni criteri in base ai quali sono previste esenzioni alla RoHS 2.

Ciò significa che, in determinate circostanze, è concessa un'esenzione per l'immissione AEE sul mercato UE che contiene sostanze vietate dalla RoHS 2.

Tale esenzioni sono elencate agli allegati III e IV della direttiva.

Direttiva 2011/65/UE RoHS II

Consolidated guidance and an application format for exemptions pursuant to RoHS 2 Article 5(8) are now available at "Exemptions".

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