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Piano nazionale attività di controllo sui prodotti chimici 2023

Piano nazionale attivit  di controllo sui prodotti chimici 2022

Piano nazionale attività di controllo sui prodotti chimici 2023

ID 19184 | Ministero della Salute, 10 Marzo 2023

Il Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, con il Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015

La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all’area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concernente la definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Supplemento. Ordinario n.15).

Il presente Piano è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento dei connessi obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2020-2025, di seguito “PNP 2020-2025”, tra cui il tema della necessaria integrazione delle azioni nazionali e regionali in campo ambientale e sanitario e l’obiettivo della Linea strategica 3 del macro obiettivo 5 “Ambiente, clima e salute” del citato PNP 2020-2025 che mira a favorire, anche a livello regionale, l’integrazione tra il presente piano di controllo e piani di controllo emanati da altre autorità competenti per settori specifici quali ad esempio il piano di controllo dei prodotti biocidi, dei prodotti fitosanitari, dei prodotti fertilizzanti, dei prodotti cosmetici.

Nel contesto del contrasto alla pandemia (SARS COV 2) si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto si ritiene opportuno per l’anno 2023 continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS, su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall’Autorità giudiziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dai NAS del Corpo dei Carabinieri.

Il presente Piano favorisce la partecipazione italiana al progetto REF-11 del Forum dell’ECHA che mira al controllo in materia di schede dati di sicurezza; inoltre il presente piano continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF-10, il controllo integrato sui prodotti laddove siano coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH, quali il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte. Infine, le attività svolte in cooperazione con le dogane nel contesto della convenzione fra il Ministero della salute e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli “REACH E CLP 2021-2023. Sicurezza dei prodotti chimici: cooperazione fra diverse autorità di controllo” operativa dal 4 ottobre 2021sono parte integrante del presente piano.

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Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del Regolamento REACH
- Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del Regolamento REACH 
- Articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone
- Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP
- Sostanze, miscele e articoli venduti on-line (es: miscele per tatuaggi)
- Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. sostanze e miscele contenenti biossido di titanio)

Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:

- verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione (Titolo VII Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi di restrizione (Titolo VIII  Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II  Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II  Regolamento REACH);
- verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV  Regolamento REACH);
- verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al  Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830);
- verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V  Regolamento REACH);
- verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36  Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);
- verifica delle esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e Allegato II punto 3.3 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele all’ISS (articolo 45 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP).
- verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del  Regolamento CLP

Fonte: Ministero della Salute

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