Prodotti fitosanitari - istanze autorizzazione art. 53 Reg. (CE) n. 1107/2009
ID 16390 | 13.04.2022 / Documenti allegati
Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria
La Commissione Europea ha adottato, nella riunione del Comitato Permanente Piante Animali e Alimenti e Mangimi- Sezione Fitosanitaria, Legislazione del 26 gennaio 2021, la nuova linea guida “GUIDANCE ON EMERGENCY AUTHORISATIONS ACCORDING TO ARTICLE 53 OF REGULATION (EC) NO 1107/2009 (SANCO/10087/2013 rev.1) al fine di armonizzare maggiormente l’applicazione dell' art.53 del Reg. 1107/2009 e per meglio interfacciarsi con il sistema europeo PPPAMS.
Pertanto, prendendo spunto dalla Linea guida Europea, la Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, ha aggiornato il documento del 18 gennaio 2016, relativo alla precedente “Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’art.53 del regolamento (ce) 1107/2009” fissando i criteri per la presentazione e per l’esame delle istanze in un’ottica di massima trasparenza.
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Sottosezione 6
Deroghe
Articolo 53 Situazioni di emergenza fitosanitaria
1. In deroga all’articolo 28, in circostanze particolari uno Stato membro può autorizzare, per non oltre centoventi giorni, l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari per un uso limitato e controllato, ove tale provvedimento appaia necessario a causa di un pericolo che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole.
Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione del provvedimento adottato, fornendo informazioni dettagliate sulla situazione e sulle misure prese per garantire la sicurezza dei consumatori.
2. La Commissione può chiedere all’Autorità di emettere un parere o di fornire assistenza scientifica o tecnica. L’Autorità fornisce alla Commissione il suo parere o i risultati del suo lavoro entro un mese dalla data della richiesta.
3. Se necessario, è adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 79, paragrafo 3, per stabilire quando e a quali condizioni lo Stato membro:
a) possa o meno prorogare o ripetere la durata del provvedimento, o
b) revochi o modifichi il provvedimento.
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati, salvo ove il relativo rilascio sia stato accettato conformemente alla direttiva 2001/18/CE.
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