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Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995 n. 7

Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995 n. 7

Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994

Con riferimento a taluni quesiti pervenuti allo scrivente Ministero, circa l'applicazione del decreto ministeriale in oggetto, su conforme parere espresso dalla commissione interministeriale amianto, si precisa quanto segue.

La normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa al decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici, sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto e' utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto.

Le normative e le metodologie tecniche per le attivita' di manutenzione e custodia di tali impianti tecnici, nonche' per gli interventi di bonifica degli stessi, sono quelle previste ai punti 4b e 5b del decreto ministeriale 6 settembre 1994.

Fermo restando il rispetto della normativa vigente, in particolare l'obbligo di presentare il piano di lavoro previsto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 all'organo di vigilanza competente, ai fini di una omogenea applicazione delle norme contenute nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, si precisa quanto segue:

a) Interventi di manutenzione straordinaria o programmata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto.

Si intendono come tali gli interventi effettuati in situazione di emergenza o comunque finalizzati al buon funzionamento dell'impianto. In tali situazioni, in relazione alla tipologia dell'intervento, si potra' ricorrere o a tecniche di glove-bag o a tecniche di bonifica delle strutture coibentate poste fuori opera (punto 5b decreto ministeriale 6 settembre 1994).

Ove l'intervento debba essere effettuato su strutture in opera e comporti la rimozione dell'amianto, dovranno essere applicati i criteri e i metodi previsti per la bonifica dei materiali friabili (punto 5a decreto ministeriale 6 settembre 1994) adattandoli alla particolarita' della situazione dell'intervento e alla tipologia delle strutture. In particolare dovranno essere attuate le prescrizioni previste per il confinamento statico e dinamico della zona di lavoro, il collaudo del cantiere, l'area di decontaminazione, la protezione dei lavoratori, le tecniche di rimozione, l'imballaggio dei rifiuti, l'allontanamento degli stessi, la decontaminazione del cantiere, il monitoraggio ambientale, la produzione della zona esterna.

In tutti i casi la rimozione del confinamento potra' avvenire solo dopo la verifica dell'avvenuta decontaminazione dell'area di lavoro. A tal fine si dovra' verificare che la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse nell'area confinata, risulti superiore a quelle rilevata nella stessa area confinata prima dell'intervento.

La misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse, in tali casi, potra' essere effettuata sia con la microscopia elettronica a scansione (SEM) sia con la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF).

b) Interventi di bonifica generalizzata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto.

Si intendono come tali gli interventi finalizzati alla rimozione dell'amianto da impianti dismessi o comunque interventi di bonifica estesi non finalizzati alla manutenzione di parti di un impianto.

In tali casi si applicano le norme previste al punto 5a del decreto ministeriale 6 settembre 1994 per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto adattandole alla particolarita' della situazione dell'intervento e alla tipologia delle strutture.

Per quanto riguarda la restituzione delle aree nelle quali sono in opera gli impianti bonificati, si applica integralmente quanto previsto dal punto 6 del decreto ministeriale 6 settembre 1994.  Nel pregare di portare a conoscenza degli uffici interessati quanto sopra specificato, questo Ministero resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti e precisazioni. 

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Fonte: Ministero della Salute

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