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Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1056

Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1056

Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione del 29 giugno 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato.

Stando alle conclusioni dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro per quanto riguarda il potenziale cancerogeno del glifosato, il 29 aprile 2015 la Commissione ha incaricato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare di esaminare le informazioni di supporto e di inserire tali risultati nella sua conclusione. Nell'ambito della procedura di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha concluso che è improbabile che il glifosato rappresenti un rischio cancerogeno per l'uomo e che gli elementi a disposizione non sosterrebbero la classificazione armonizzata del glifosato di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008  per quanto concerne il suo potenziale cancerogeno. In questo contesto l'Autorità ricorda tuttavia che le sue proposte di classificazione presentate nell'ambito della procedura di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono proposte formali di classificazione armonizzata conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Le conclusioni dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e la proposta di classificazione dell'Autorità per quanto riguarda il potenziale cancerogeno del glifosato sono divergenti.

La procedura di classificazione armonizzata del glifosato era inoltre già stata avviata. Dalle discussioni del 18 e 19 maggio 2016 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi è emerso che nella situazione specifica del glifosato vari Stati membri, nel loro ruolo di responsabili della gestione del rischio, hanno ritenuto opportuno disporre di un parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativo alla classificazione armonizzata per quanto riguarda la cancerogenicità del glifosato prima di prendere una decisione sul rinnovo dell'approvazione, in quanto un tale parere potrebbe essere importante ai fini dell'approvazione in base ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009.

Considerando il tempo necessario per valutare il fascicolo relativo alla classificazione armonizzata, è necessario prorogare il periodo di approvazione della sostanza attiva fino a sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

La Commissione, non appena riceverà il parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, comunicherà la data di ricevimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della voce numero 25 sul glifosato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, le parole «30 giugno 2016» sono sostituite dalle parole «Sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, o entro il 31 dicembre 2017 se questa data è anteriore»

Proroga periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato
Sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, o entro il 31 dicembre 2017 se questa data è anteriore.

GUUE 173/52 del 30.06.2016

Glifosato in UE: per altri 15 anni, si decide su posizioni differenti di EFSA e OMS

Consultazione pubblica ECHA sulla classificazione GLIFOSATO

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