Regolamento (UE) 2022/135 / Methyl-N-methylanthranilate nei prodotti cosmetici
Regolamento (UE) 2022/135 della Commissione del 31 gennaio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo di Methyl-N-methylanthranilate nei prodotti cosmetici
GU/2 L 22 dell'01.02.2022
Entrata in vigore: 21.02.2022
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Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
...
ALLEGATO
Nella tabella di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:
Numero di riferimento |
Identificazione della sostanza |
Restrizioni |
Testo relativo alle modalità d'impiego |
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Denominazione chimica/INN |
Denominazione comune nel glossario degli ingredienti |
Numero CAS |
Numero CE |
Tipo di prodotto, parti del corpo |
Concentrazione massima nei |
Altre |
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a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
«323 |
Methyl-N-methylanthranilate (*) |
|
85-91-6 |
201-642-6 |
a) Prodotti da non sciacquare |
a) 0,1 % |
Per a): da non utilizzare nei prodotti per la protezione solare e nei prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali o artificiali. |
|
b) Prodotti da sciacquare |
b) 0,2 % |
Per a) e b): |
(*) Dal 21 agosto 2022 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 21 novembre 2022 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni.
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