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Corte Costituzionale sentenza n. 128/2021

Corte Costituzionale sentenza n. 128/2021

ID 14316 | 16.08.2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare avente a oggetto l’abitazione principale del debitore - Ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2021 - Irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e di tutela giurisdizionale, anche nella fase esecutiva - Illegittimità costituzionale.

- Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, art. 13, comma 14.
-  Costituzione, artt. 3, 24, 41, 42, terzo comma, 47, 111 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 6; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 1; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 13.

Sentenza

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 54 -ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), introdotto dall’Allegato alla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione dei decreti legislativi), come modificato dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e come prorogato, nel termine d’efficacia, dall’art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge  26 febbraio 2021, n. 21, promossi dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto con ordinanza del 13 gennaio 2021 e dal Giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale ordinario di Rovigo con ordinanza del 18 gennaio 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 40 e 51 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 14 e 17, prima serie speciale, dell’anno 2021. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché quello di C. L.; udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2021.

...

Per questi motivi la Corte Costituzionale riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l’intervento di C. L. nel giudizio incidentale relativo alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Rovigo, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Testo completo in allegato

G.U. 1a serie speciale n. 25 del 23.06.2021

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