Regolamento (UE) 2021/862
Regolamento (UE) 2021/862 della Commissione del 28 maggio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi allo scopo di includere nell’allegato I un nuovo tipo di concime CE
GU L 190/74 del 31.5.2021
Entrata in vigore: 20.06.2021
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi, in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Un fabbricante di soluzione acquosa di formiato di potassio ha presentato alla Commissione, tramite le autorità svedesi, una richiesta di includere tale sostanza come nuovo tipo di concime nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. La soluzione acquosa di formiato di potassio è stata sviluppata per migliorare l’assorbimento di potassio attraverso le foglie delle piante che hanno un elevato fabbisogno di tale elemento nutritivo principale, come le piante da frutto o gli ortaggi.
(2) La soluzione acquosa di formiato di potassio, quale specificata nell’allegato I del presente regolamento, soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003. Essa dovrebbe pertanto essere inclusa nell’elenco dei tipi di concimi CE figurante nell’allegato I di tale regolamento.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
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Nella tabella della sezione C.1, dopo la voce 7, è aggiunta la seguente voce:
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