Regolamento (CE) n. 648/2004 / Regolamento detergenti
ID 10291 | Update news 30.05.2022
Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti.
(GU L 104 del 8.4.2004)
Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. (G.U. n. 66 del 20 marzo 2009)
D.Lgs. 18 settembre 2006 n. 266
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti. (GU n.243 del 18-10-2006)
Testo allegato nativo e consolidato con le modifiche apportate dagli atti:
Modificato da:
- Regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione del 20 giugno 2006 (L 168 5 21.6.2006)
- Regolamento (CE) n. 1336/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (L 354 60 31.12.2008)
- Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 (L 87 109 31.3.2009)
- Regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione del 25 giugno 2009 (L 164 3 26.6.2009)
- Regolamento (UE) n. 259/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 (L 94 16 30.3.2012)
Rettificato da:
Rettifica, GU L 257 del 23.9.2016, pag. 17 (648/2004)
Il regolamento stabilisce norme comuni per consentire a detergenti e tensioattivi di essere venduti e impiegati in tutta l’Unione europea (UE), fornendo al contempo un elevato grado di protezione per l’ambiente e la salute umana.
Il regolamento è entrato in vigore l’8 ottobre 2005.
I detergenti possono contenere ingredienti, i tensioattivi, che permettono loro di pulire in modo più efficiente, ma possono danneggiare la qualità dell’acqua quando sono rilasciati nell’ambiente naturale. Per tale ragione il loro impiego deve essere attentamente controllato.
- La normativa armonizza i metodi di controllo per determinare la biodegradabilità di tutti i tensioattivi utilizzati nei detergenti, che riguardano la biodegradabilità primaria e completa.
Le prove devono essere effettuate in laboratori che soddisfano le norme riconosciute a livello internazionale.
I produttori devono assicurare che i loro prodotti soddisfino i requisiti della normativa.
- Mettendo a disposizione delle autorità competenti i fascicoli sui risultati delle prove e una scheda tecnica degli ingredienti per il personale medico, senza indugio e quando richiesto.
- Le informazioni sulle confezioni dei detergenti devono essere leggibili, visibili e indelebili, devono riportare i dati di contatto dei produttori e la scheda tecnica.
- Le etichette sui detergenti venduti per uso pubblico devono fornire dettagli sui dosaggi raccomandati per i diversi tipi di lavaggi in una lavatrice standard.
- Le autorità nazionali possono vietare un detergente specifico, se lo ritengono rischioso per la salute umana o animale o per l’ambiente, e comunicano tale decisione alla Commissione europea e agli altri paesi dell’Unione europea.
Nel 2012 la normativa è stata modificata per armonizzare le norme sulla limitazione del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi da bucato e da lavastoviglie per uso domestico.
La normativa precedente riguardava solo la biodegradabilità primaria dei tensioattivi presenti nei detergenti. Il presente regolamento la sostituisce ponendo maggiore enfasi sulla biodegradabilità completa.
La modifica del 2012 introduce nuovi limiti per ridurre i danni che i fosfati dei detergenti possono creare sugli ecosistemi e sulla qualità dell’acqua (fenomeno noto come «eutrofizzazione»).
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Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme atte a conseguire la libera circolazione dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti nel mercato interno e a garantire, nel contempo, un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.
2. A tal fine, il presente regolamento armonizza le seguenti norme per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti:
- la biodegradabilità dei tensioattivi presenti nei detergenti;
- restrizioni o divieti da imporre sui tensioattivi in base alla biodegradabilità;
- ’etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti;
- le informazioni che i produttori devono mettere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico degli Stati membri;
- le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «detergente»: qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinata ad attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale.
Altri prodotti considerati detergenti sono:
- «preparazione ausiliaria per lavare» destinata all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa ecc.;
- «ammorbidente per tessuti» destinato a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio;
- «preparazione per pulire» destinata ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per le superfici (ad es. materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi, ecc.);
- «altre preparazioni per pulire e lavare» destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia;
1 bis) «detergente per bucato destinato ai consumatori»: un detergente per bucato immesso sul mercato per uso non professionale, anche in lavanderie a gettoni;
1 ter) «detergente per lavastoviglie automatiche destinato ai consumatori»: un detergente immesso sul mercato per uso non professionale in lavastoviglie automatiche;
2) «lavaggio»: la pulizia di indumenti, tessuti, piatti ed altre superfici dure;
3) «pulizia»: il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione;
4) «sostanza»: elementi chimici e loro componenti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo di produzione, compresi gli additivi necessari a conservare la stabilità dei prodotti e le impurità derivanti dal processo utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza ripercussioni sulla stabilità della sostanza o modifiche della sua composizione
5) «miscela»: miscela o soluzione costituita da due o più sostanze;
6) «tensioattivo»: qualsiasi sostanza organica e/o miscela utilizzata nei detergenti dotata di proprietà tensioattive. Consiste di uno o più gruppi idrofili e di uno o più gruppi idrofobi di natura e dimensioni tali da consentire la diminuzione della tensione superficiale dell'acqua, la formazione di monostrati di spandimento o di assorbimento all'interfaccia acqua/aria, la formazione di emulsioni e/o di microemulsioni e/o la formazione di micelle, e l'assorbimento alle interfacce acqua/solido;
7) «biodegradazione primaria»: la modifica strutturale (trasformazione) di un tensioattivo da parte di microrganismi che ne provoca la perdita delle proprietà tensioattive a causa della degradazione della sostanza madre e la conseguente perdita della proprietà tensioattiva, come misurato nei metodi di prova elencati nell'allegato II;
8) «biodegradazione aerobica completa»: il livello di biodegradazione ottenuto quando un tensioattivo viene eliminato completamente dai microrganismi in presenza di ossigeno che ne provocano la scomposizione in biossido di carbonio, acqua e sali minerali di qualsiasi altro elemento presente (mineralizzazione), come misurato nei metodi di prova elencati nell'allegato III, e nuove componenti cellulari microbiche (biomassa)
9) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione. L’importazione nel territorio doganale dell’Unione è considerata come immissione sul mercato;
9 bis) «messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione, nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
10) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione sul mercato di un detergente o di un tensioattivo per detergenti; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, l'imballatore che lavora per conto proprio o qualsiasi persona che modifichi le caratteristiche di un detergente o di un tensioattivo per detergenti o ne crei o modifichi l'etichettatura. Tranne nel caso in cui intervenga come importatore, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche, l'etichettatura o l'imballaggio di un detergente o di un tensioattivo per detergenti;
11) «personale medico»: un medico iscritto all'ordine o una persona che lavora sotto la direzione di un medico iscritto all'ordine, preposti a fornire cure a pazienti, formulare diagnosi o somministrare terapie, e tenuto al segreto professionale;
12) «detergente per pulizia industriale e istituzionale»: un detergente per attività di lavaggio e pulizia al di fuori dell'ambito domestico, svolte da personale specializzato con l'uso di prodotti specifici.
Articolo 3 Immissione sul mercato
1. I detergenti e i tensioattivi per detergenti di cui all'articolo 1, al momento della loro immissione sul mercato, sono conformi alle condizioni, alle caratteristiche e ai limiti stabiliti dal presente regolamento e dai suoi allegati e, ove necessario, alla direttiva 98/8/CE(1) e ad ogni altra normativa comunitaria pertinente. I tensioattivi che sono anche sostanze attive ai sensi della direttiva 98/8/CE(1) e vengono utilizzati come disinfettanti non sono soggetti alle disposizioni degli allegati II, III, IV e VIII del presente regolamento a condizione che:
a) siano elencati nell'allegato I o nell'allegato I A della direttiva 98/8/CE(1), o
b) siano costituenti di biocidi autorizzati a norma dell'articolo 15, della direttiva 98/8/CE(1), o
c) siano costituenti di biocidi autorizzati conformemente alle norme transitorie o in base al programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16 della direttiva 98/8/CE(1).
Tali tensioattivi sono invece considerati disinfettanti e i detergenti di cui costituiscono gli ingredienti sono soggetti alle disposizioni per l'etichettatura dei disinfettanti di cui all'allegato VII A del presente regolamento.
2. I fabbricanti di detergenti e/o tensioattivi per detergenti devono essere stabiliti nella Comunità.
3. I fabbricanti sono responsabili della conformità dei detergenti e/o dei tensioattivi per detergenti alle disposizioni del presente regolamento e dei suoi allegati.
...
(1) Direttiva 98/8/CE abrogata dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi
GU L 167, 27.6.2012
Collegati
D.Lgs. 6 febbraio 2009 n. 21
FAQ Regulation (EC) No 648/2004 on detergents
Guidelines on the implementation of the Detergents Regulation
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Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
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